L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata completata come segue:
Art. 31bis cpv. 3 lett. b e cpv. 6 (nuovo)
3Quando l'interesse generale lo giustifichi, la Confederazione ha il diritto, derogando ove occorra al principio della libertà di commercio e d'industria, di emanare disposizioni;
...
b. per conservare e promuovere un ceto rurale forte e un'agricoltura efficiente, dedita alla coltivazione del suolo, rispettosa dell'ambiente e degli animali, come pure per consolidare la proprietà fondiaria agricola, affinché
- le aziende che producono in modo adeguato possano conseguire in tutte le zone di produzione un reddito equo;
- siano promossi metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e degli animali, e garantite la protezione della natura e del paesaggio e il rispetto di ogni essere vivente;
- la popolazione sia approvvigionata con derrate alimentari sane, di alta qualità e a prezzi equi;
- l'approvvigionamento possa essere assicurato nei periodi di importazione perturbata e siano garantiti a lungo termine il potenziale produttivo agricolo e la fertilità dei suoli;
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6Per conseguire gli scopi menzionati nel capoverso 3 lettera b, la Confederazione prende in particolare le seguenti misure;
- subordina la garanzia di redditi equi all'osservanza di norme di produzione rispettose dell'ambiente, della natura e degli animali e differenzia le misure che incidono sui redditi in funzione delle condizioni di produzione delle aziende contadine;
- orienta la produzione agricola soprattutto per mezzo dei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione e concede, indipendentemente dai quantitativi prodotti, contributi per perequare i redditi;
- sussidia prestazioni ordinate dall'autorità o stabilite contrattualmente per mantenere e promuovere un paesaggio rurale variato, per favorire forme di produzione ed aziende particolarmente rispettose dell'ambiente e degli animali, segnatamente quelle dell'agricoltura biologica, nonché per conservare la diversità genetica di vegetali e animali. Stabilisce questi sussidi in modo da rendere redditizie tali prestazioni. Promuove la ricerca in questi settori;
- provvede a un bilancio equilibrato delle sostanze nutritive nel suolo gestito a fini agricoli, in particolare disciplina l'effettivo del bestiame a seconda delle condizioni locali conformemente ai bisogni dei vegetali, alla tolleranza del suolo e alle esigenze della protezione della natura e delle acque;
- riscuote tasse sui mezzi di produzione, segnatamente sui concimi industriali e sui prodotti fitosanitari, destinate a indirizzarne l'uso. Stabilisce queste tasse in modo da rendere redditizio l'impiego di metodi più rispettosi dell'ambiente;
- disciplina l'ammissione e l'impiego di sostanze ausiliarie e processi di produzione nonché di tecnologie nella produzione animale e vegetale, in modo da escludere in particolare pericoli per l'uomo, gli animali e l'ambiente e garantire l'integrità delle specie animali;
- emana prescrizioni sulla dichiarazione di derrate alimentari e foraggi, in particolare in merito ai metodi di produzione, alle caratteristiche qualitative e al paese d'origine;
- obbliga gli importatori di derrate alimentari e di foraggi a ritirare, nella misura del possibile e a dipendenza delle quantità importate, prodotti indigeni dello stesso genere, allorquando l'importazione viene limitata quantitativamente;
- compensa con tasse sulle derrate alimentari e sui foraggi importati dello stesso genere gli svantaggi di competitività che la produzione indigena subisce in seguito a oneri di protezione dell'ambiente e degli animali;
- finanzia le misure previste alle lettere a, b e c con le entrate di lui alle lettere e ed i e con le risorse generali della Confederazione.