Iniziativa popolare '40 piazze d'armi sono sufficienti - Protezione dell'ambiente anche per i militari'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 22 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3Non possono più essere costruite né ampliate piazze militari d'esercitazione, di tiro e d'armi né aerodromi militari.

4Gli impianti militari sono equiparati a quelli civili. La costruzione e l'esercizio sono retti dalla legislazione federale e cantonale sulla protezione dell'ambiente, sulla pianificazione del territorio e sulla polizia edilizia.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Disposizioni transitorie art. 20 (nuovo)*)

1L'articolo 22 capoversi 3 e 4 entra in vigore accettato che sia dal popolo e dai Cantoni.

2Nella misura in cui la piazza d'armi di Herisau-Gossau nel territorio di Neuchlen-Anschwilen venga ampliata dopo il 1° aprile 1990, dev'essere ripristinato lo stato anteriore.

*) Nuova numerazione: il testo sottoposta alla raccolta delle firme recava ancora l'indicazione “art. 19”. Nel frattempo le disposizioni della Costituzione federale sono però state completate con un altro articolo 19 in seguito all'accettazione, nella votazione del 23 set. 1990, dell'iniziativa popolare “Alt alla costruzione di centrali nucleari (moratoria)”.

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Ultima modifica 08.10.2024 15:19

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