Iniziativa popolare 'In favore d'imposte federali più eque per i coniugi e per le famiglie'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 41ter cpv. 5 lett. c, quarto periodo (nuovo)

Nella determinazione delle tariffe e delle deduzioni concernenti le persone fisiche deve essere adeguatamente considerato il costo della vita delle famiglie.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

1Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41ter, rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1988 concernenti l'imposta sulla cifra d'affari, l'imposta federale diretta e l'imposta sulla birra, con le modificazioni seguenti.

2L'imposta federale diretta è disciplinata come segue per gli anni fiscali successivi al 31 dicembre 1988:

  1. Per contribuenti coniugati, vedovi, divorziati o celibi viventi in comunione domestica con figli o persone bisognose sono determinanti, al fine dell'imposta, i quattro quinti del reddito imponibile. Per questi contribuenti, le riduzioni percentuali sull'imposta dovuta decadono, sempreché non ne risulti un onere maggiore rispetto al diritto anteriore.
  2. La deduzione per ogni figlio è aumentata di un quarto rispetto al diritto anteriore.
  3. Se ambo i coniugi esercitano un'attività lucrativa, la deduzione sul reddito di lavoro del coniuge è aumentata sino a un quinto di detto reddito, al massimo però sino a cinque quarti della deduzione secondo il diritto anteriore. Rimane garantita la deduzione secondo il diritto anteriore.

3Il Consiglio federale adegua il decreto, concernente l'imposta federale diretta alle modificazioni del capoverso 2.

4Abrogato

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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