Iniziativa popolare federale 'Per l'interruzione del programma concernente l'energia nucleare'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 24quinquies della Costituzione federale è completato come segue:

Art. 24quinquies cpv. 3 a 5 (nuovi)

3In Svizzera non possono più essere messe in esercizio nuove centrali nucleari.

4La costruzione e l'esercizio di impianti nucleari industriali per la produzione, l'arricchimento e la rigenerazione di combustibile nucleare sono proibiti sul territorio svizzero.

5Negli impianti nucleari per il deposito intermedio o definitivo dei residui nucleari, possono essere depositate unicamente scorie radioattive prodotte in Svizzera. Questi impianti sottostanno all'autorizzazione di massima dell'Assemblea federale, che può essere accordata solo se la protezione delle persone e dell'ambiente è garantita. L'autorizzazione di massima sottostà al referendum facoltativo.

Disposizioni transitorie

1Le centrali nucleari esistenti devono essere chiuse. La legge regola i termini e l'ordine delle chiusure.

2Le centrali nucleari messe in esercizio dopo il 1° gennaio 1985 dovranno essere chiuse immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'articolo 24quinquies capoversi 3 a 5 della Costituzione.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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