Iniziativa popolare 'Per un efficace protezione della maternità'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 34quinquies cpv. 3 a 8

3La Confederazione provvede in via legislativa per un'efficace protezione della maternità.

4In particolare, la Confederazione istituisce un'assicurazione obbligatoria e generale per la maternità, implicante le prestazioni seguenti:

  1. La completa copertura di tutte le spese mediche, sanitarie e ospedaliere risultanti dalla gravidanza e dal parto.
  2. Un congedo di maternità di almeno 16 settimane, di cui almeno 10 dopo il parto.
  3. Le assicurate esercitanti un'attività lucrativa hanno diritto alla compensazione integrale del salario durante l'intero congedo di maternità; per il salario assicurato può però essere previsto un limite massimo in concordanza con altri rami dell'assicurazione sociale.
  4. Le assicurate che non esercitano un'attività lucrativa ricevono, durante il congedo di maternità, un'adeguata indennità giornaliera.
  5. Per i genitori esercitanti un'attività lucrativa, un congedo parentale di almeno 9 mesi che, per la madre, si aggiunge a quello di maternità e, per il padre, può cominciare dal momento del parto. Durante il congedo parentale, le prestazioni assicurative garantiscono integralmente il reddito familiare, se di modesta entità. Per i redditi elevati, le prestazioni assicurative diminuiscono proporzionalmente all'ammontare del reddito. Il congedo parentale spetta alla madre od al padre o, parzialmente, ad ambedue, senza ripercussione sul reddito familiare garantito.

5L'assicurazione per la maternità è finanziata con:

  1. Sussidi della Confederazione e dei Cantoni;
  2. Contributi di tutte le persone esercitanti un'attività lucrativa, secondo il modello della legislazione sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Per i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro assume almeno la metà dei contributi.

6Le assicurazioni sociali già esistenti possono essere chiamate a cooperare all'attuazione dell'assicurazione per la maternità.

7La Confederazione provvede per una protezione generale contro la disdetta del rapporto di lavoro durante l'intera gravidanza, il congedo di maternità e il congedo parentale, senza pregiudizio per i diritti acquisiti in virtù del rapporto di lavoro.

8(Vecchio capoverso 5)

Disposizione transitoria

La legislazione d'esecuzione dev'essere messa in vigore entro cinque anni dopo l'accettazione dell'iniziativa da parte del popolo e dei Cantoni.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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