Iniziativa popolare 'Contro l'abuso del segreto bancario e la potenza delle banche'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31quater cpv. 3-6 (nuovi)

  1. 3Le banche, le società finanziarie, gli istituti e le altre persone che, per mestiere, accettano, amministrano o alienano patrimoni di terzi sono tenuti a informare le autorità e i tribunali in materia fiscale e penale. Il segreto d'ufficio di tali autorità e tribunali è garantito.
  2. L'obbligo d'informare cessa nella misura in cui i redditi presumibili siano, secondo la debita concezione dell'autorità fiscale, attestati da certificati di salario e sempreché i patrimoni sottoposti all'imposta preventiva non superino il limite stabilito dalla legge. La legislazione prevede disposizioni per garantire e strutturare razionalmente l'obbligo di informare ed evitarne le elusioni.
  3. La legislazione disciplina inoltre la garanzia del segreto bancario.
  4. La legislazione disciplina il principio dell'assistenza nelle procedure penali all'estero, anche nel caso di reati in materia fiscale e valutaria. Sono riservati la sicurezza e i diritti di sovranità della Svizzera, la protezione dell'individuo da persecuzioni politiche o razziali, come anche gravi lacune nella procedura all'estero e la reciprocità.
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  1. Le banche e le società finanziarie pubblicano, oltre ai bilanci ordinari, anche conti annuali consolidati, badando a rendere note tutte le valutazioni che conducono alla formazione o allo scioglimento di riserve. Esse pubblicano le loro partecipazioni attive e passive, il valore dei patrimoni di clienti e di quelli fiduciari, amministrati e depositati, e rendono noti i mandati esercitati in consigli di amministrazione nonché i diritti di voto inerenti ad averi depositati.
  2. La Banca nazionale e la Commissione delle banche presentano annualmente un rapporto al Parlamento su la situazione e l'evoluzione delle banche e delle società finanziarie.

5La legislazione prevede disposizioni per limitare l'interconnessione tra banche e altre imprese.

6La legislazione disciplina l'obbligo assicurativo delle banche per i depositi, nella misura in cui non vi sia garanzia dello Stato.

Disposizioni transitorie

Sono abrogate le disposizioni federali contrarie all'obbligo d'informare le autorità.

Le disposizioni sull'obbligo d'informare delle banche non sono applicabili al perseguimento di infrazioni contro prescrizioni fiscali commesse prima dell'entrata in vigore del presente articolo costituzionale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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