Iniziativa popolare 'Per la salvaguardia dei diritti popolari e della sicurezza nella costruzione e nell'esercizio degli impianti nucleari'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 24quinquies della Costituzione federale è completato con i seguenti nuovi capoversi:

Art. 24quinquies cpv. 3 a 9 Cost. (nuovi)

3Le centrali nucleari e gli impianti per l'ottenimento, il trattamento o il deposito di combustibili nucleari e residui radioattivi, in seguito chiamati impianti nucleari, soggiacciono a concessione, come pure gli ampliamenti di impianti esistenti. Per le centrali nucleari la durata della concessione è di al massimo 25 anni; una protrazione è possibile con una nuova procedura.

4Il rilascio della concessione è di competenza dell'Assemblea federale. Condizione per il rilascio è l'approvazione degli aventi diritto di voto del comune in cui è sito l'impianto in blocco con i comuni limitrofi, nonché degli aventi diritto di voto di ogni singolo Cantone il cui territorio non dista più di 30 km dall'impianto nucleare.

5La concessione per un impianto nucleare può essere rilasciata se sono garantite la protezione dell'uomo e dell'ambiente e la sorveglianza del sito dell'impianto fino all'eliminazione di tutte le fonti di pericolo. I provvedimenti per proteggere la popolazione, in particolare in caso di catastrofe, vanno resi di pubblico dominio almeno sei mesi avanti la prima votazione.

6Se la protezione dell'uomo e dell'ambiente lo esige, l'Assemblea federale deve disporre la chiusura temporanea o definitiva o la soppressione dell'impianto nucleare senza indennizzo.

7Il titolare della concessione è responsabile per ogni danno dovuto all'esercizio o all'eliminazione dell'impianto, ai combustibili nucleari ad esso destinati o ai residui radioattivi da esso provenienti. Parimenti, chi trasporta combustibili nucleari o residui radioattivi è responsabile per ogni danno che ne deriva. Le pretese dei danneggiati nei confronti del responsabile e dell'assicurazione non si prescrivono prima di novant'anni dal sopraggiungere dell'evento dannoso. Il legislatore provvede, mediante prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, alla sufficiente soddisfazione dei diritti di tutti i danneggiati. Esso istituisce altresì un fondo cui le persone sottoposte all'obbligo di assicurazione versano contributi per compensare costi eventualmente non coperti.

8In caso di impianti nucleari in zona di confine, interna o estera, la Confederazione si adopera affinché sia garantita in ambo le parti del confine la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

9In caso di violazione delle presenti disposizioni costituzionali e dei pertinenti disposti esecutivi hanno diritto di ricorso anche i comuni e i Cantoni chiamati ad esprimersi secondo il capoverso 4.

Disposizione transitoria

La procedura di concessione dev'essere eseguita anche per gli impianti nucleari già esistenti; per gli impianti in costruzione o in esercizio al 1° giugno 1975 non occorre l'approvazione degli aventi diritto di voto dei comuni e dei Cantoni menzionati al capoverso 4. Se entro tre anni la concessione non può essere rilasciata, l'impianto dev'essere chiuso.

(Sono stati presentati i testi in italiano, tedesco e francese; il testo tedesco è dichiarato determinante. L'iniziativa comporta la clausola di ritiro).

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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