Iniziativa popolare 'Contro i rumori stradali'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 37bis della Costituzione federale è completato con il capoverso 3 seguente:

Art. 37bis cpv. 3 Cost. (nuovo)

3La Confederazione provvede per via legislativa affinché il rumore dei veicoli a motore non abbia a produrre effetti dannosi ed eccessivamente molesti per i terzi. Le pertinenti disposizioni saranno periodicamente inasprite sino al conseguimento della finalità All'uopo deve essere almeno prescritto che le emissioni di rumore dei veicoli più silenziosi disponibili sul mercato abbiano a costituire il limite superiore di rumore ammissibile per tutta la categoria di veicoli, tenuto conto di un congruo periodo transitorio. Ove esista una fondata probabilità di evoluzione tecnica che consenta, entro un termine utile, il conseguimento di un'ulteriore riduzione del rumore ammesso, le prescrizioni devono essere corrispondentemente inasprite. L'osservanza delle prescrizioni deve essere garantita mediante un periodico controllo di tutti i veicoli.

Disposizione transitoria

Sino all'emanazione di prescrizioni più severe giusta l'articolo 37bis capoverso 3 della Costituzione federale, fanno stato i limiti di rumore vigenti il 1° gennaio 1973 tuttavia ridotti come segue per ogni categoria di veicoli:

di cinque decibel (A):

per i veicoli nuovi messi in circolazione, nel termine di un anno,

per i vecchi veicoli, nel termine di cinque anni,

di dieci decibel (A) per tutti i veicoli nuovi messi in circolazione, nel termine di dieci anni a contare dall'adozione della presente iniziativa da parte del popolo.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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