L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
L'art. 31quinquies della Costituzione federale è abrogato e sostituito col seguente disposto:
Art. 31quinquies(nuovo)
1La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, provvede ad uno sviluppo dell'economia nazionale conforme alle necessità sociali ed alle esigenze della protezione ecologica.
2Essa opera al fine di prevenire i fenomeni di crisi, di qualunque genere, e ne combatte gli effetti, specie il rincaro e la disoccupazione.
3Essa garantisce in particolare la certezza dell'impiego, il diritto all'alloggio, una sicurezza sociale generalizzata e completa, l'esistenza di un'agricoltura, un artigianato e un piccolo commercio sani.
4All'uopo la Confederazione prende segnatamente i provvedimenti seguenti, derogando se occorra al principio della libertà di commercio e d'industria:
procede al controllo generale dei prezzi, dei margini di profitto, delle pigioni e degli investimenti, come anche del commercio estero e degli scambi di capitali con l'estero;
emana le disposizioni atte a limitare efficacemente la potenza dei cartelli e dei trusts; impedisce la formazione di monopoli privati e gruppi analoghi e può, se l'interesse generale l'esige, nazionalizzare quelli che si fossero costituiti, tale misura rimanendo inapplicabile alle imprese piccole e medie;
attua, nel settore fiscale, un'imposizione fortemente progressiva delle grandi concentrazioni economiche, dei più alti redditi e delle sostanze più ingenti; preclude l'evasione e la frode fiscale ed impedisce qualsiasi forma di speculazione.
Il testo francese dell'iniziativa è quello autentico.
L'iniziativa è provvista di una clausola di ritiro.