L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
Alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 è fatta la seguente aggiunta:
I
Articolo 69quater (nuovo)
- La Confederazione provvede affinché il numero degli stranieri, domiciliati e dimoranti, residenti in Svizzera, non superi il 12,5 per cento della popolazione svizzera residente.
- Se il numero degli stranieri a beneficio di un permesso di domicilio o di dimora supera il 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri secondo l'ultimo censimento della popolazione entrano in vigore, in deroga all'articolo 69ter, le seguenti disposizioni:
- La Confederazione limita la validità di tutti i nuovi permessi di dimora e di tutte le proroghe di detti permessi in modo che il cittadino straniero non possa far valere alcun diritto ad ottenere il domicilio.
- Come unico provvedimento di lotta contro l'inforestierimento mediante la naturalizzazione agevolata, il Consiglio federale può stabilire, in virtù dell'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione, che il figlio nato da genitori stranieri sia cittadino svizzero fin dalla nascita quando la madre sia stata cittadina svizzera dalla nascita e i genitori abbiano il loro domicilio nella Svizzera al momento della nascita del figlio.
- Non sono contati nel numero degli stranieri e sono esclusi così dalle misure contro l'inforestierimento: gli stagionali, i frontalieri, i docenti e gli allievi di istituti superiori d'insegnamento, i rifugiati politici, gli ammalati, i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari, i funzionari di organizzazioni internazionali.
- Il personale straniero deve essere accordato di preferenza a aziende di importanti prestazioni comunitarie, quali ospedali, case di riposo e case di cura, servizi pubblici, agricoltura , industria alberghiera, industria alimentare, piccole imprese artigianali, servizi familiari.
- 6.La Confederazione provvede affinché nessun lavoratore svizzero possa essere licenziato, per motivi di razionalizzazione o a cagione di provvedimenti restrittivi, fintanto che nella stessa azienda e nella stessa categoria professionale siano occupati degli stranieri.
II
- L'articolo 69quater entra in vigore non appena l'Assemblea federale ne abbia accertata l'approvazione da parte del popolo e dei Cantoni.
- La misura secondo I, 1: La riduzione dell'effettivo degli stranieri al 12,5 per cento del numero dei cittadini svizzeri deve essere realizzata entro dieci anni.