Iniziativa popolare 'Istituzione di un fondo nazionale per la costruzione di alloggi' (Inizativa Denner)

La Costituzione federale è completata come segue:

I

La Costituzione federale è completata con un nuovo articolo 34sexies dal tenore seguente:

Art. 34sexies

1Per promuovere sia la costruzione sia l'accesso alla proprietà di appartamenti a dei saggi che siano adeguati alla capacità finanziaria delle famiglie e dei particolari, la Confederazione istituisce un fondo nazionale per la costruzione: Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'amministrazione di detto fondo, che sono scelti fra i rappresentanti della economia, dei proprietari immobiliari e dei locatari.

2Al fondo nazionale per la costruzione sono attribuiti i seguenti compiti:

  1. aPer quel che concerne le persone fisiche; concessione di prestiti ipotecari fino a concorrenza del 90 percento del valore venale, con obbligo d'ammortamento, in vista dell'acquisto di un appartamento di una case monofamiliare in proprio per il loro uso personale. L'interesse di questi prestiti ipotecari dovrà variare dal 3 al 4 1/2 percento al massimo secondo il reddito del debitore. Non saranno concessi prestiti per appartamenti di vacanza né per case di lusso
  2. bPer quel che concerne i proprietari immobiliari che si impegnano a far beneficiare interamente i loro locatari del vantaggio ottenuto in materia di saggi: concessione di prestiti ipotecari fino a concorrenza del 90 percento del valore venale degli appartamenti, con obbligo di ammortamento, per degli immobili locativi in costruzione o progettati, e ciò a saggi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato
  3. cPer quel che concerne i Comuni o le istituzioni di utilità pubblica: concessione di prestiti ipotecari in vista della costruzione di ricoveri e di appartamenti per persone anziane, fino a concorrenza del 90 percento del valore venale, con l'obbligo d'ammortamento, e ciò a dei saggi del 2 fino al 3 percento
  4. dPartecipazione finanziaria alla valorizzazione dei terreni edilizi e di grandi progetti, in collaborazione con i servizi di pianificazione regionale, le autorità cantonali e comunali.

3Il fondo nazionale per la costruzione è alimentato da:

  1. aun'imposizione annuale sulle proprie risorse, comprese le riserve, secondo una tariffa progressiva dello 0,1 all'1 percento fino a 100 milioni, dell' l all'1,25 percento fino a 500 milioni e dell' 1,5 percento oltre 500 milioni di franchi, che le persone fisiche e giuridiche del diritto privato, iscritte nel registro di commercio e esercitanti un'attività commerciale o industriale qualsiasi, devono pagare per quanto il loro capitale, compreso le riserve, sia superiore a 10 milioni di franchi;
  2. buna tassa all'esportazione, al massimo dell'8 percento del valore franco frontiera su le merci esportate, provenienti dal libero traffico nell'interno del Paese, e su l'aumento di valore per quel che concerne le merci di transito che sono sottoposte ad una trasformazione nel Paese;
  3. cun contributo annuo di 500 franchi al massimo per ogni straniero impiegato, che tutte le persone fisiche e giuridiche del diritto privato, iscritte nel registro di commercio e esercitanti un'attività commerciale o industriale qualsiasi, devono pagare quando esse occupino più di 5 lavoratori stranieri;
  4. drisorse supplementari ottenute con la costituzione in pegno di cartelle ipotecarie e l'emissione di prestiti per la costruzione, e ciò al massimo fino all'ammontare dei mezzi propri del fondo. I prestiti per la costruzione fruiscono della priorità su tutti gli altri prestiti.

4La Confederazione prende le disposizioni necessarie onde permettere che le economie domestiche con un modesto reddito fruiscano in primo luogo delle prestazioni del fondo nazionale per la costruzione, e che le famiglie con prole e le persone anziane siano privilegiate. Essa emana delle prescrizioni in virtù delle quali gli appartamenti e le case monofamiliari in proprietà, che sono al beneficio dei prestiti ipotecari del fondo, non possano essere gravate oltre e siano sottratte alla realizzazione forzata. Devono essere riservate le disposizioni legali sulla realizzazione forzata richiesta in sede giudiziaria, in relazione all'esclusione di un co-proprietario della comunità per quel che concerne la proprietà per piano, come pure l'esecuzione della realizzazione forzata per quel che concerne i crediti del fondo nazionale per la costruzione.

5La Confederazione può prevedere, per via legislativa, delle eccezioni in vista della liberazione parziale o totale delle imposizioni, delle tasse e dei contributi. Inoltre, la legislazione sulle imposizioni, le tasse ed i contributi dovrà essere prevista in modo che il fondo nazionale per la costruzione riceva annualmente, a decorrere dal 1973, almeno 1,5 miliardi di franchi. Restano riservate le disposizioni legali della Confederazione che contemplano la sospensione o una riduzione temporanea delle imposizioni, delle tasse e dei contributi nel caso di una modificazione della parità del franco svizzero e in quello di una recessione. Queste disposizioni dovranno comunque prevedere che le somme in tal modo soppresse o ridotte abbiano ad essere sostituite con anticipazioni attinte dai fondi generali della Confederazione. L'obbligo di pagare le imposizioni, le tasse ed i contributi cessa al momento in cui il fondo avrà ottenuto complessivamente una somma di 15 miliardi di franchi.

6La Confederazione prende i provvedimenti necessari per lottare contro la speculazione, per quel che concerne gli immobili finanziati dal fondo nazionale per la costruzione.

II

Le leggi e i decreti d'esecuzione, che sono di competenza della Confederazione, dovranno essere elaborati in modo ch'essi entrino in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1973.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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