Parere della Cancelleria federale del 21.09.2015 in merito al voto elettronico – «Il Consorzio rinuncia all’ulteriore sviluppo del proprio sistema di voto elettronico»

Il Consiglio federale e la Cancelleria federale sono le autorità che rilasciano l’autorizzazione e il nulla osta per l’impiego del voto elettronico nelle elezioni e votazioni federali. La Cancelleria federale esamina per ogni scrutinio a livello federale se sono soddisfatte le condizioni del diritto federale per avere il nulla osta all’impiego del sistema. L’esame è svolto sulla base dei documenti presentati dai Cantoni unitamente alla domanda. La popolazione deve potersi fidare della sicurezza dei sistemi ed essere certa che il segreto del voto sia protetto in maniera affidabile. Il Consiglio federale ha respinto il 12 agosto 2015 le domande dei Cantoni del Consorzio per l’impiego del voto elettronico in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 2015. Un rapporto peritale (del 9 luglio 2015) commissionato dal Consorzio in merito alla cancellazione di dati critici ha evidenziato lacune riguardanti la protezione del segreto del voto. I dati dei votanti vengono cancellati in modo inefficace, di modo che il segreto del voto non può essere protetto in misura sufficiente. Il segreto del voto è sancito nella Costituzione federale. La garanzia del segreto del voto costituisce inoltre una delle condizioni stabilite esplicitamente nell’articolo 8a capoverso 2 LDP per poter sperimentare il voto elettronico. Nell’ambito della domanda i Cantoni del Consorzio hanno inoltre dichiarato che diverse altre condizioni che il diritto federale prescrive dal 1° luglio 2015 non sono soddisfatte o lo sono soltanto in parte.

A seguito delle risultanze del terzo Rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico del 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha rivisto le disposizioni per l’ammissione del voto elettronico e definito requisiti di sicurezza più elevati. I Cantoni hanno collaborato all’elaborazione delle basi legali. I requisiti sono entrati in vigore il 15 gennaio 2014. Il Consiglio federale ha concesso ai Cantoni 18 mesi di tempo per attuare le esigenze poste dal diritto federale. Dal 1° luglio 2015 i Cantoni sono obbligati ad adempierle. Visto che soddisfano le esigenze poste dalla Confederazione, i sistemi dei Cantoni di Neuchâtel e Ginevra sono stati ammessi al voto elettronico per le elezioni del Consiglio nazionale. L’adeguamento costante delle disposizioni all’evoluzione della tecnica e della politica rappresenta uno dei compiti legali della Cancelleria federale.

L’ulteriore sviluppo del voto elettronico quale servizio a favore degli aventi diritto di voto resta un obiettivo strategico della Conferenza dei cancellieri di Stato e una pretesa irrinunciabile del Consiglio federale, come chiaramente precisato nella s autunnale. In questo contesto i Cantoni sono responsabili della scelta, dello sviluppo, dell’esercizio e della sicurezza dei sistemi di voto elettronico. La Cancelleria federale ha preso conoscenza dello scioglimento del Consorzio e della decisione di non sviluppare ulteriormente il relativo sistema. La Cancelleria federale si rallegra allo stesso tempo che sia stata espressa l’intenzione di proseguire il progetto di voto elettronico. La questione della forma organizzativa della collaborazione non è interessata dalla decisione del Consiglio federale. La decisione sulla collaborazione a livello intercantonale nel settore del voto elettronico è una questione che riguarda i Cantoni.

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