Rapporto con il diritto dell’UE e verifica della compatibilità con il diritto dell’UE

Nei messaggi

Il rapporto con il diritto dell’UE non vincolante per la Svizzera (guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, n. 3 «Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo») e la compatibilità con il diritto dell’UE vincolante per il nostro Paese (ivi, n. 7.2. «Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera») non possono essere riassunti in uno schema definito, poiché, a seconda della situazione iniziale materiale o giuridica, richiedono spiegazioni più o meno approfondite.

Cfr. guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, schema generico, n. 3 e 7.2:

Cfr. anche articolo 141 capoverso 2 lettera a della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10):

Nelle spiegazioni alle ordinanze nella proposta al Consiglio federale

Le Direttive per gli affari del Consiglio federale («Raccoglitore rosso») stabiliscono per le proposte di ordinanza all’attenzione del Consiglio federale le seguenti regole:

  • secondo il numero 2 occorre mettere a confronto le norme previste con il diritto estero, in particolare con quello dell’UE; e
  • secondo il numero 7 occorre esaminare la compatibilità con gli impegni internazionali, in particolare con gli Accordi bilaterali I e II.

Se sono disponibili in un documento separato, anche le spiegazioni devono vertere sul rapporto e sulla compatibilità con il diritto dellʼUE.

Cfr. sul rapporto con il diritto dell’UE e la verifica della compatibilità con il diritto dell’UE anche la guida di legislazione UFG, n. marg. 715 e 716:

Esempi di capitoli specifici per l’Europa nei messaggi

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo (guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, schema generico, n. 3)

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera (guida alla redazione dei messaggi del Consiglio federale, n. 7.2)

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Contatto

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