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Breve guida alla ricerca nel sito EUR-Lex

Regole generali per il recepimento del diritto dell'UE nel diritto svizzero

Guide

Rimandi al diritto dell'UE

Rimandi ammessi al diritto dell'UE

n. marg. 753–759

Regole di tecnica legislativa per il rimando al diritto dell'UE

n. marg. 124–151

Ulteriori rimandi o rimandi a cascata

Documento «Gestire i rimandi a cascata»

p. 2, disponibile soltanto in tedesco

Armonizzazione della numerazione degli atti giuridici dell'UE

Denominazione delle suddivisioni degli atti giuridici dell'UE

Le suddivisioni del diritto dell'UE sono citate negli atti svizzeri secondo la denominazione usata nei rispettivi atti dell'UE.

«UE» oppure «CE»

n. marg. 125 e 134

Citazione degli Accordi di associazione a Schengen/Dublino

Allegato 2

Guida dell'UFG sulla procedura di elaborazione e di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen/Dublino (accessibile soltanto in Intranet, in tedesco e francese)

Equivalenza di espressioni

n. marg. 37–40

Cfr. rubrica Terminologia:

Messaggi e spiegazioni alle ordinanze nella proposta al Consiglio federale

Formulazioni standard per il recepimento delle direttive Nuovo Approccio

Gli atti normativi che recepiscono le direttive Nuovo approccio contengono formulazioni quasi sempre uguali:

  1. «requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute»
  2. presunzione della conformità: «Si presume che un prodotto fabbricato conformemente alle norme techniche [...] soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.»
  3. designazione e pubblicazione delle norme techniche adequate.

Gli articoli 3–6 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.11) possono fungere da modello per simili disposizioni standard:

Nuovo approccio: cfr. informazioni sul sito della SECO:

Ulteriori informazioni

Contatto

Se avete osservazioni su questa pagina, potete inviarle per e-mail all'indirizzo seguente: info@bk.admin.ch

Le vostre osservazioni saranno inoltrate, in funzione della tematica interessata, al servizio competente della Cancelleria federale, dell'Ufficio federale di giustizia o dell'ufficio specifico.

https://www.bk.admin.ch/content/bk/it/home/documentazione/accompagnamento-legislativo/recepimento-del-diritto-dellue--aspetti-formali/hilfsmittel.html