Divieto dell'assenzio

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 32ter

La fabbricazione, l'importazione, il trasporto, la vendita e la detenzione per la vendita del liquore conosciuto sotto il nome di assenzio sono vietati in tutto il territorio della Confederazione. Questo divieto si estende a tutte le bevande che, sotto una denominazione qualunque, costituiscano un'imitazione dell'assenzio. Restano salvi il trasporto in transito e l'uso dell'assenzio a scopi farmaceutici.

Il predetto divieto entrerà in vigore due anni dopo la sua accettazione. La legislazione federale prenderà le disposizioni rese neccessarie dal divieto.

La Confederazione ha il diritto di decretare in via legislativa lo stesso divieto per tutte le altre bevande contenenti assenzio che costituiscano un pericolo generale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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