Iniziativa popolare 'Controllo rinforzato delle industrie d'armamento e il divieto d'esportazione d'armi'

L'iniziativa domanda che l'articolo 41 della Costituzione federale riceva il seguente tenore:

Art. 41

1La fabbricazione e la vendita della polvere da guerra spettano esclusivamente alla Confederazione.

2La fabbricazione, l'acquisto, l'importazione, il transito e la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi, altro materiale bellico e parti staccate spettano alla Confederazione. Delle concessioni sono accordate soltanto alle persone e alle imprese le quali presentano le necessarie garanzie dal punto di vista dell'interesse nazionale.

3È vietata l'esportazione di armi, munizioni ed esplosivi militari, come anche di qualsiasi altro materiale tecnico impiegabile per scopi militari, incluse le parti staccate.

4La Confederazione, derogando al capoverso 3 del presente articolo, può permettere l'esportazione del materiale da guerra, definito in detto capoverso, verso i Paesi neutri d'Europa, nonché la collaborazione tecnica con essi nel settore delle industrie d'armamento, in quanto il divieto di riesportazione verso altri Stati venga rispettato.

5La legislazione federale fisserà le necessarie disposizioni per l'esecuzione del presente articolo e, in particolare, preciserà le norme sulla futura collaborazione fra lo Stato centrale e l'industria privata, come anche sul rilascio, la durata e la revoca delle concessioni, nonché sul controllo dei concessionari. Il Consiglio federale emanerà, con riserva della legislazione federale, un'ordinanza intesa a definire a quali armi, munizioni, esplosivi, altri materiali e parti staccate s'applichi il presente disposto costituzionale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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