Iniziativa popolare 'Miglioramento della rete stradale'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 23 della Costituzione federale sia completato col seguente capoverso 1bis:

Art. 23 cpv 1bis

Essa prende misure per favorire la manutenzione delle strade cantonali e il rifacimento appropriato di quelle che interessano tutto il paese o buona parte di esso e per garantire la costruzione di strade automobilistiche, in particolare fra l'Ovest e l'Est e fra il Nord e il Sud del paese, e delle principali tratte complementari. Essa devolverà a ciò almeno la metà del provento totale netto del dazio sui carburanti per motori.

  1. L'articolo 30 della Costituzione federale sia abrogato e sostituito dal seguente nuovo articolo 30 della Costituzione federale:

Art. 30

1 Il prodotto dei dazi è devoluto alla Cassa federale.

2 Oltre alle prestazioni in favore delle strade, previste dall'art. 23 capoverso 1bis, la Confederazione cede pure ai cantoni, le cui risorse finanziarie sono relativamente deboli, un decimo del provento totale netto dei dazi sui carburanti per motori da destinarsi all'assestamento e alla manutenzione delle strade.

3 Inoltre, i cantoni di Uri, dei Grigioni, del Ticino e del Vallese ricevono, avuto riguardo alle loro strade alpine internazionali, una indennità annua che viene stabilita come segue:

Uri fr. 240 000

Grigioni fr. 600 000

Ticino fr. 600 000

Vallese fr. 150 000

4 Le indennità sin qui pagate ai cantoni pel riscatto di dazi, pedaggi, pontenaggi, diritti di dogana ed altri di simil genere, restano soppresse.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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