L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:
I sottoscritti cittadini svizzeri aventi diritto di voto, domandano, tramite iniziativa popolare, di completare la Costituzione federale, mediante la seguente aggiunta:
Art. 1
Le disposizioni sull'ordinamento finanziario 1951-1954, prorogato tramite Decreto federale sull'ordinamento finanziario 1955-1958 del 25 giugno 1954, vengono modificate secondo le seguenti disposizioni e prorogate fino al 31 dicembre 1960.
Art. 2
Il Decreto del Consiglio federale concernente il prelevamento di un'imposta per la difesa nazionale, viene modificato come segue con effetto a partire dal 1° gennaio 1957:
Nell'imposta per la difesa nazionale delle persone fisiche, le deduzioni dal reddito vengono portate a 6000 franchi, per i celibi a 5000 franchi, sicché l'assoggettamento all'imposta cominci a partire da un reddito netto di 9000 franchi e di 7000 franchi per i celibi. Per i redditi superiori ai 100 000 franchi valgono le deduzioni finora vigenti.
Le deduzioni per i bambini e le persone bisognose di assistenza vengono aumentate a 700 franchi ciascuna.
Nell'imposta complementare sul patrimonio di persone fisiche, la deduzione determinante per il calcolo dell'imposta viene portata a 90 000 franchi, sicché l'assoggettamento all'imposta cominci a partire da un patrimonio netto di 100 000 franchi.
Art. 3
Il Decreto del Consiglio federale concernente l'imposta sulla cifra d'affari viene modificato come segue:
Dall'imposta sulla cifra d'affari vengono esentuate, oltre le merci già finora esonerate, le cifre d'affari dei tessili, combustibili solidi e liquidi, saponi e prodotti per liscive, bevande senza alcool considerate alimenti, medicamenti, libri, foraggi e prodotti per la protezione delle piante, strami, acidi per l'insilamento, sementi e concimi.
Queste modifiche entrano in vigore al più tardi dopo sei mesi dalla loro approvazione da parte del popolo e degli Stati.
Art. 4
I Decreti del Consiglio federale concernenti il prelevamento di una imposta per la difesa nazionale e di una imposta sulla cifra d'affari, vengono adeguati dall'Assemblea federale alle soprastanti prescrizioni costituzionali.
Il testo tedesco fa stato per la riuscita dell'iniziativa.