Elezione popolare del Consiglio federale e aumento del numero dei consiglieri federali

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

Gli articoli 95, 96, 100 e 103 della Costituzione federale sono abrogati e sostituiti con gli articoli seguenti:

Art. 95

La suprema autorità esecutiva e direttiva della Confederazione è costituita da un Consiglio federale che si compone di nove membri.

Art. 96

I membri del Consiglio federale vengono eletti per tre anni dai cittadini svizzeri aventi diritto di voto, il giorno medesimo in cui hanno luogo le elezioni al Consiglio nazionale, ed entrano in carica il 1 gennaio successivo.

L'elezione ha luogo in un circolo elettorale che comprende l'intera Svizzera. Vi saranno due soli scrutini, dei quali anche il secondo è libero. Nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo la maggioranza relativa.

Può essere eletto consigliere federale ogni cittadino svizzero eleggibile come membro del Consiglio nazionale. Però non si potrà eleggere più di un membro delle stesso Cantone, e almeno 2 membri dovranno appartenere alla Svizzera romanda.

I posti divenuti vacanti durante il periodo amministrativo debbono essere subito surrogati per il resto della durata della carica, salvochè non debba aver luogo entro sei mesi la rinnovazione integrale del Consiglio.

Art. 100

Per deliberare validamente devvono essere presenti almeno cinque membri del Consiglio federale.

Art. 103

Le ulteriori disposizioni circa l'ordinamento dell'Amministrazione federale saranno stabilite in via legislativa.

Finchè non sia emanata una legge speciale, gli affari del Consiglio federale vengono ripartiti in dipartimenti fra i singoli membri: la decisione però emana sempre dal Consiglio federale come Autorità.

Le parole "del Consiglio federale" al numero 4 dell'art 85 della costituzione federale vengono soppresse.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina