I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano – in base al diritto d'iniziativa popolare – che la Costituzione federale sia completata da un articolo 33 bis, del seguente tenore:
Art. 33bis
Protezione del cittadino
1Il cittadino è protetto contro il pregiudizio cagionato alla sua libertà di commercio e
d'industria dall'abuso della potenza economica privata.
Contro i soprusi e le pressioni
2Illeciti sono gli atti e le stipulazioni di ditte, associazioni o persone fisiche che sono
diretti a limitare la concorrenza economica, a creare monopoli o situazioni analoghe oppure sopraffare i consumatori.
Eccezioni
3Le convenzioni tra lavoratori o di lavoratori con datori di lavoro per la tutela dei salari e delle condizioni di lavoro non cadono sotto le presenti disposizioni.
4Altre eccezioni, economicamente o socialmente giustificate, possono essere previste da leggi federali, che saranno soggette al referendum facoltativo.
Sanzioni penali
5Le conseguenze della violazione del secondo capoverso sono stabilite dalla legislazione federale.
Disposizione transitoria
Il presente articolo costituzionale entra in vigore due anni dopo la sua accettazione da parte del popolo e degli Stati.
Fino a quando non sarà stata emanata una legge conformemente al quinto capoverso, sono senz'altro applicabili le sanzioni di diritto civile e penale che sono previste dalla legislazione federale contro la concorrenza sleale.
Il testo tedesco dell'iniziativa è determinante.