Iniziativa popolare 'Finanziamento dell'armamento e la salvaguardia delle conquiste sociali

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

I sottoscritti cittadini svizzeri, aventi diritto di voto, domandano che la Costituzione federale venga completata con la seguente aggiunta:

Art. 1

Per sollecitamente coprire le spese di riarmo di 1464 milioni di franchi già decise dall'Assemblea federale, per salvaguardare le conquiste sociali ed evitare l'aumento del debito, la Confederazione prende le misure menzionate agli articoli 2 e 3.

Art 2

  1. I Cantoni prelevano un sacrificio di pace per conto e sotto controllo della Confederazione.
  2. Il sacrificio di pace sarà prelevato sulla sostanza netta delle persone fisiche dopo deduzione di 50 000 franchi e sulla sostanza netta delle persone giuridiche. Per le persone fisiche paganti annualmente meno di 100 franchi d' imposta per la difesa nazionale, il minimo d'esenzione sarà portato fino a 100 000 franchi.
  3. La sostanza netta del contribuente stabilita dall'imposizione per la difesa nazionale 1951/52 sarà quella determinante come base.
  4. Il sacrificio di pace delle persone fisiche sarà dall'1,5 al 4,5 per cento, quello delle persone giuridiche dell' 1,5 della sostanza netta.
  5. Il sacrificio di pace sarà pagato nel corso degli anni 1952-1954. L'imposta complementare sulla sostanza dell'imposta per la difesa nazionale non sarà prelevata nel corso di questi anni.
  6. Un decimo del sacrificio di pace resta ai Cantoni.
  7. Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità d'applicazione.

Art. 3

  1. Un supplemento per il riarmo sarà prelevato sull'imposta per la difesa nazionale nel corso degli anni 1951-1954.
  2. Il supplemento per il riarmo comporta:
  3. Per le persone fisiche e le persone giuridiche a loro equiparate dal diritto fiscale, paganti annualmente più di 100 franchi per la difesa nazionale:

  • 10 per cento per i cento franchi successivi dell'imposta sul reddito e la sostanza,
  • 20 per cento per i 300 franchi susseguenti dell'imposta sul reddito e la sostanza,
  • 30 per cento per la parte dell'imposta sul reddito e la sostanza che sorpassa i 500 franchi;

  1. Per le società per capitali e per le cooperative: il 20 per cento dell'imposta sul reddito netto, sul capitale e sulle riserve delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e dell'imposta sul reddito e la sostanza delle cooperative.
  2. I Cantoni non partecipano al gettito dei supplementi per il riarmo.
  3. Un decreto dell'Assemblea federale regolerà definitivamente le modalità di applicazione.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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