La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 101a Economia responsabile
1 La Confederazione rafforza il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.
2 A tal fine disciplina gli obblighi delle grandi imprese con sede, amministrazione o stabilimento principali in Svizzera. Può inoltre disciplinare per settore le attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente.
3 In tale contesto, fondandosi sulle linee guida internazionali e tenendo in considerazione gli sviluppi europei, la Confederazione si attiene ai seguenti principi:
a. le imprese adempiono anche all’estero l'obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente; tale obbligo di diligenza si estende alle relazioni d’affari in base ai rischi;
b. le imprese provvedono affinché la loro attività commerciale sia in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale secondo lo stato attuale delle conoscenze scientifiche; a tal fine stabiliscono gli obiettivi e i relativi percorsi di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra e li attuano; la legge può prevedere che le imprese a basse emissioni siano esentate da tali obblighi;
c. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza di cui alla lettera a, le imprese rispondono anche per i danni causati dalle imprese da esse controllate; la legge garantisce una protezione giuridica efficace e prevede in particolare una regolamentazione adeguata per la presentazione delle prove; le disposizioni emanate in base a questi principi sono applicabili anche a fattispecie internazionali.
4 Per far rispettare questi obblighi, la Confederazione prevede una vigilanza efficace e indipendente. In caso di violazione di questi obblighi, l’organo incaricato della vigilanza provvede a ripristinare lo stato conforme e può infliggere sanzioni proporzionate, tra cui multe commisurate alla cifra d’affari.
5 La Confederazione adotta misure a sostegno delle imprese soggette agli obblighi di cui al presente articolo e a protezione e sostegno di quelle che possono essere indirettamente interessate da tali obligghi o obblighi simili.
Art. 1972 n. 17
17. Disposizione transitoria dell’art. 101a (Economia responsabile)
L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 101a entro due anni dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Qualora non emani tali disposizioni entro questo termine, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza, che ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative emanate dall’Assemblea federale.
1RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.