La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 101 cpv. 1, secondo e terzo periodo
1 […] [La Confederazione] Persegue una politica economica esterna indipendente, che tenga conto delle esigenze della Svizzera in quanto piazza economica integrata a livello internazionale. In tale ambito salvaguarda i diritti democratici del Popolo e l’autonomia dei Cantoni.
Art. 140 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. bbis
1 Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:
bbis. i trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto;
Art. 164 cpv. 3
3 Il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto dev’essere espressamente previsto da una legge federale o da un trattato internazionale sottostante a referendum obbligatorio e dev’essere circoscritto a un settore ristretto.
Art. 197 n. 172
17. Disposizione transitoria degli art. 140 cpv. 1 lett. bbis e 164 cpv. 3 (Recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto)
I principi concernenti il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto non si applicano alle leggi federali e ai trattati internazionali che prevedono tale recepimento e sono in vigore al momento dell’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni degli articoli 101 capoverso 1, secondo e terzo periodo, 140 capoverso 1, frase introduttiva e lettera bbis nonché 164 capoverso 3. Tale salvaguardia si estende a un accordo quadro istituzionale o ad accordi analoghi tra la Svizzera e l’Unione europea solo se questi sono stati sottoposti a referendum obbligatorio e approvati dal Popolo e dai Cantoni.
1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
Iniziativa popolare federale 'Per la democrazia diretta e la competitività del nostro Paese – No a una Svizzera membro passivo dell’UE (Iniziativa Bussola)'
Ultima modifica 19.05.2025 10:17