Iniziativa popolare federale 'Per la protezione della democrazia diretta in relazione ai parchi eolici (Iniziativa per la protezione dei Comuni)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 89 cpv. 62
6 I progetti di impianti eolici con un’altezza complessiva pari o superiore a 30 metri richiedono il consenso del Popolo del Comune di ubicazione, nonché dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti. La documentazione relativa ai progetti deve fornire informazioni concrete sulle singole ubicazioni, sulle dimensioni delle costruzioni, sull’urbanizzazione nonché sulle principali ripercussioni degli impianti eolici.

Art. 197 n. 163
16. Disposizione transitoria dell’art. 89 cpv. 6 (Impianti eolici)
1 Gli impianti eolici le cui torri il 1° maggio 2024 non erano ancora state erette, necessitano del consenso successivo del Popolo del Comune di ubicazione e dei Comuni limitrofi particolarmente interessati da tali impianti, salvo che tale consenso sia già stato dato.
2 Se il consenso non è dato, gli impianti eolici e tutti gli impianti e le costruzioni connessi devono essere demoliti entro 18 mesi a spese dei costruttori. Lo stato anteriore deve essere ripristinato.
3 Sono eccettuati da tali disposizioni i progetti di impianti eolici di La Joux-du Plâne, Crêt-Meuron, Monteperreux e Montagne de Buttes nel Cantone di Neuchâtel, sempre che gli stessi non subiscano dopo il 1° maggio 2024 modifiche che richiedono un adeguamento del piano di utilizzazione o una nuova procedura per l’ottenimento del permesso di costruzione.

1 RS 101
2 La numerazione definitiva del presente capoverso sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.
3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 08.05.2024 13:22

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