Iniziativa popolare federale 'Riorganizzazione del sistema economico in un’economia comunitaria fondata su contingenti'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 5 e 6
5 [La Confederazione Svizzera] Coordina e organizza l’economia nell’interesse dell’uomo e della natura, nell’ottica di un’equa distribuzione delle risorse, dello sviluppo comune dell’umanità e di una convivenza sostenibile con l’ambiente e in modo da favorire il più possibile la partecipazione della popolazione ai processi decisionali.
6 Per realizzare tali scopi, gestisce l’economia secondo l’articolo 6a.

Inserire prima del titolo del Titolo secondo 

Art. 6a Principi dell’ordinamento economico2*
L’economia è gestita secondo i principi di cui agli articoli 6b–6n.

Art. 6b Forma economica
1 La Confederazione Svizzera si presenta verso l’esterno come un’unità economica privata senza scopo di lucro.
2 Il quadro economico è definito secondo i tre principi della sostenibilità dignitosa, della comunanza e della sussidiarietà.
3 La ripartizione dei beni economici e il rispetto dei principi sono regolati da un sistema di contingenti.
4 La popolazione è il decisore supremo; attraverso la democrazia diretta può dirigere l’economia entro il quadro economico stabilito.

Art. 6c Sostenibilità dignitosa
1 La natura animata dispone di sufficiente spazio per svilupparsi liberamente.
2 L’economia è per quanto possibile strutturata secondo cicli sani con la natura.
3 Gli animali non possono essere torturati o maltrattati.
4 Il danno totale causato dall’economia e dall’uomo deve essere inferiore alla capacità rigenerativa e al potere tampone della natura animata e inanimata. Se la natura animata è minacciata o la vita resa impossibile, sono ammessi interventi stabilizzatori su processi più ampi. Il criterio è l’insieme dei dati che possono essere raccolti scientificamente.

Art. 6d Comunanza
1 L’economia è imperniata sulla cooperazione, sul sostegno reciproco e su processi decisionali congiunti.
2 Il progresso deve andare a beneficio di tutti gli esseri umani e della natura.
3 All’interno dell’unità economica la ricerca, il progresso, la tecnologia, i piani di costruzione come pure le materie prime, le risorse economiche e i beni economici sono resi ugualmente accessibili in tutte le regioni e sviluppati congiuntamente. Si applicano i principi seguenti:
a. i beni economici, in particolare nel settore elettronico e meccanico, devono essere il più possibile uniformi, modulari e durevoli, nonché facilmente riparabili e rinnovabili; 
b. l’impiego di tecnologie pericolose è definito congiuntamente sulla base di principi etici.
4 Le risorse economiche, le unità di produzione e gli istituti di formazione e di ricerca sono resi ugualmente accessibili all’interno di un’unità economica per permettere a ognuno di realizzarsi liberamente.

Art. 6e Sussidiarietà
1 L’uomo può organizzare liberamente l’ambiente che lo circonda nel rispetto dei principi della comunanza e della sostenibilità.
2 A livello di Comune, la popolazione locale può pianificare e strutturare autonomamente l’economia.
3 I beni economici sono prodotti in maniera autosufficiente in regioni quanto più possibile circoscritte secondo i principi seguenti: 
a. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Comune sono gestiti dalla popolazione locale attraverso la democrazia diretta; 
b. i beni economici che possono essere fabbricati a livello di Cantone sono gestiti dai Comuni e dalla popolazione; 
c. i beni economici per i quali un approvvigionamento autosufficiente può essere garantito solo a livello di Confederazione sono gestiti dai Cantoni e dalla popolazione; 
d. in caso di problemi o su richiesta, il livello superiore può offrire sostegno.
4 L’uomo organizza l’ambiente che lo circonda di comune accordo e secondo il proprio volere. Si applicano i principi seguenti: 
a. i lavoratori organizzano le imprese e ne determinano la struttura di comune accordo; 
b. i residenti organizzano gli edifici abitativi e ne determinano la struttura; 
c. i gruppi di interesse organizzano i rispettivi beni e impianti e ne determinano la struttura.

Art. 6f Contingenti
1 L’economia è gestita sulla base di contingenti; non vi sono altri mezzi di pagamento all’interno dell’unità economica.
2 I contingenti hanno gli scopi seguenti:
a. combinano sostenibilità dignitosa ed equa ripartizione delle risorse;
b. determinano la quantità massima di risorse che l’economia può utilizzare per la fabbricazione di prodotti (contingenti di risorse);
c. fungono da mezzi di pagamento e rappresentano il controvalore dei contingenti di risorse (contingenti di valore);
d. indicano i prezzi dei beni economici e sono calcolati sulla base dei contingenti di risorse utilizzati per la fabbricazione, il consumo e lo smaltimento.

Art. 6g Calcolo dei contingenti
1 Per calcolare i contingenti è possibile ricorrere a modelli e semplificazioni, a condizione che il principio della sostenibilità dignitosa sia rispettato.
2 I contingenti di risorse sono calcolati sulla base della quantità massima di risorse che può essere generata e consumata nel rispetto del principio della sostenibilità dignitosa all’interno dell’unità economica.
3 Al riguardo vanno identificati e considerati tutti gli effetti dannosi per la natura e per l’uomo a breve e a lungo termine conosciuti e scientificamente misurabili.
4 Le risorse includono:
a. il suolo e le varie forme di suo sfruttamento;
b. le materie prime di ogni tipo; 
c. gli inquinanti di ogni tipo. 
5 Possono essere calcolati altri contingenti di risorse se ciò è necessario per garantire un’equa ripartizione delle risorse e una sostenibilità dignitosa.
6 Nel calcolo dei contingenti di materie prime va considerata la rarità delle stesse.
7 I contingenti di valore corrispondono ai contingenti di risorse in termini di mezzo di pagamento e prezzi dei prodotti.
8 I contingenti relativi a risorse di diverso tipo possono essere convertiti in un contingente unico.
9 Per la conversione in un contingente unico i singoli contingenti sono ponderati in base al loro utilizzo.
10 Le materie prime e i beni economici che sono oggetto di commercio vanno esaminati dal punto di vista del loro carico inquinante e inclusi nel calcolo.

Art. 6h Distribuzione dei contingenti di risorse
1 La Confederazione Svizzera definisce i sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse tra le varie imprese e regioni in vista della produzione di beni economici.
2 I sistemi per la distribuzione dei contingenti di risorse sono sempre decisi dalla popolazione mediante votazione.
3 La distribuzione tra i Cantoni e le imprese attive su scala nazionale è disciplinata a livello di Confederazione.
4 La distribuzione tra i Comuni e le imprese attive su scala cantonale è disciplinata a livello di Cantone. 
5 La distribuzione tra le imprese locali che non sono organizzate dalla popolazione a livello di Cantone o di Confederazione è disciplinata a livello di Comune.
6 A livello di Comune la distribuzione dei contingenti di risorse è disciplinata direttamente dalla popolazione.

Art. 6i Ripartizione dei contingenti di valore come mezzo di pagamento
1 Il controvalore dei contingenti di risorse calcolati secondo l’articolo 6g è ripartito in parti uguali tra la popolazione in Svizzera come mezzo di pagamento.
2 Ai diversi livelli statali possono essere effettuate deduzioni per l’adempimento dei rispettivi mandati e compiti. Le deduzioni possono essere effettuate direttamente a partire dai contingenti di risorse e dai contingenti di valore. 
3 L’utilizzo di questi contingenti deve essere trasparente e dichiarato almeno una volta all’anno.
4 I fanciulli ricevono un contingente di valore la cui entità è stabilita democraticamente; questo contingente è amministrato da chi detiene l’autorità parentale e può essere utilizzato per la vita di famiglia.
5 A livello di Comune, la popolazione può adeguare la ripartizione dei contingenti di valore per migliorare la struttura dell’economia. Può premiare il lavoro poco gratificante e l’esecuzione di determinate prestazioni. A titolo di compensazione, il contingente di valore di base è ridotto in modo tale che il valore complessivo dei mezzi di pagamento a disposizione delle persone in una data regione non superi la quantità calcolata per la stessa. In ogni Comune la differenza tra i contingenti di valore può ammontare al massimo al 100 per cento del contingente più basso. Devono in ogni caso essere soddisfatte le esigenze vitali minime della persona. Il lavoro svolto al di fuori e all’interno del Comune è valutato nello stesso modo.
6 I contingenti di valore sono personali e non trasferibili; il loro valore si estingue all’atto del pagamento.
7 I contingenti di valore sono periodicamente messi a disposizione delle singole persone. In caso di mancato utilizzo, la persona conserva i contingenti di valore fino al decesso.
8 Il sistema di ripartizione dei contingenti di valore è definito dalla popolazione mediante votazione.

Art. 6j Calcolo dei prezzi dei beni economici
I prezzi dei beni economici sono calcolati in base al totale dei contingenti di risorse necessari per fabbricare, distribuire e smaltire questi beni, comprese le perdite subite nel relativo processo di fabbricazione e commercializzazione e considerato il carico inquinante generato dal loro consumo.

Art. 6k Valutazione del fabbisogno e organizzazione della produzione di beni
Nel rispetto dei principi democratici la popolazione può istituire modelli e introdurre sistemi per disciplinare la valutazione del fabbisogno e la produzione di beni a tutti i livelli. 

Art. 6l Proprietà economica
1 Tutti i mezzi di produzione, gli edifici e i beni economici sono di proprietà della popolazione locale. I beni prodotti sono di proprietà della popolazione e sono messi a disposizione delle singole persone in cambio di contingenti di valore. I beni acquisiti attraverso i contingenti di valore sono considerati proprietà privata. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento.
2 Le imprese e le strutture gestite congiuntamente da diverse regioni sono di proprietà della popolazione di tutte queste regioni.
3 La proprietà del suolo non esiste. Le materie prime estratte dal suolo sono di proprietà della popolazione dell’unità economica. Il suolo può essere utilizzato e organizzato dalla popolazione locale in modo rispettoso della natura. Attraverso i contingenti di valore è possibile acquisire un diritto di godimento.
4 La Confederazione Svizzera non è proprietaria di beni all’estero. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6m capoverso 1.

Art. 6m Comunità internazionale
1 La Confederazione Svizzera mira a costituire unità economiche con tutte le regioni che gestiscono l’economia secondo gli stessi principi.
2 Sostiene altre regioni nello sviluppo di un’economia di questo tipo offrendo assistenza politica, giuridica, tecnologica e pratica nella misura delle risorse disponibili.
3 All’interno dell’unità economica sostiene il coordinamento congiunto nei settori necessari, favorisce un’equa distribuzione delle risorse e promuove il libero scambio tecnologico e scientifico tra tutte le regioni.
4 Si dota di strutture e leggi volte a impedire che privati e investitori esteri si arricchiscano attraverso l’economia svizzera.

Art. 6n Organizzazione dell’economia
1 L’economia è gestita congiuntamente da Confederazione, Cantoni, Comuni e popolazione.
2 Le condizioni quadro e l’economia internazionale competono alla Confederazione.
3 L’economia svizzera compete ai Cantoni, ai Comuni e alla popolazione.
4 Per l’attuazione dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni possono presentare richieste economiche alla popolazione dei Comuni. Il quadro di queste richieste è stabilito dalla popolazione mediante votazione.
5 Il referendum facoltativo e il diritto d’iniziativa sono garantiti.

Art. 26 Garanzia della proprietà3*
1 Ognuno ha diritto allo stesso contingente in termini di carico inquinante e utilizzo dello spazio vitale. La proprietà è costituita dai beni economici acquisiti e mantenuti mediante il contingente.
2 Questa proprietà è garantita.
3 Ai diversi livelli il contingente di base può essere adeguato conformemente all’articolo 6i capoversi 2 e 8. Gli adeguamenti individuali dei contingenti possono essere effettuati soltanto entro i limiti previsti nell’articolo 6i capoverso 5.

Art. 27 Libertà professionale
La libertà professionale è garantita.

Art. 94 Competenze
I compiti legati alla forma economica di cui agli articoli 6b–6n sono ripartiti secondo gli articoli 94a e 94b.

Art. 94a Compiti della Confederazione
1 La Confederazione esegue misurazioni e calcoli per determinare i contingenti destinati alla popolazione in Svizzera. Al riguardo tiene conto dei dati forniti dalla popolazione.
2 In collaborazione con i Cantoni, i Comuni e le imprese, la Confederazione calcola il valore dei beni economici prodotti.
3 La Confederazione stabilisce un tasso di cambio tra contingenti e valute estere che consenta il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero. 
4 Il tasso di cambio non può generare un carico inquinante supplementare. 
5 In assenza di un calcolo comune, i tassi di cambio in vigore al di fuori del Paese ma all’interno dell’unità economica possono essere stabiliti in funzione del rapporto tra i contingenti di risorse. Va perseguito l’obiettivo di un calcolo comune. 
6 Chi entra in Svizzera dall’estero può cambiare denaro soltanto nella misura corrispondente al contingente di valore messo a disposizione della popolazione in Svizzera nello stesso arco di tempo. 
7 Per le ordinazioni private all’estero, i tassi di cambio per le diverse categorie di prodotti possono variare in funzione del rapporto tra prezzo e carico inquinante. Possono essere previste restrizioni per prodotti molto costosi che consumano poche risorse.
8 La Confederazione assicura riserve monetarie sufficienti per consentire il commercio con l’estero, le ordinazioni private all’estero e i viaggi all’estero.
9 La Confederazione disciplina e organizza il commercio con l’estero e lo scambio di materie prime con l’estero. A tal fine può mettere a disposizione risorse e beni economici, tecnologia, volontari qualificati e fondi provenienti dalle riserve monetarie, sempre che siano disponibili o possano essere prodotti. Il commercio non può generare un carico inquinante supplementare. 
10 La Confederazione è tenuta a verificare l’origine delle materie prime. Il commercio con fornitori di materie prime che causano un inquinamento ambientale evitabile o impiegano persone in condizioni non dignitose è vietato. Sono eccettuati i fornitori disposti ad avviare la transizione verso una produzione sostenibile con condizioni di lavoro eque e che compiono progressi in tal senso. La transizione deve essere attuata entro tre anni. La Confederazione può sostenere i fornitori nella transizione. A tal fine può fornire il personale qualificato e la tecnologia disponibili. 
11 La Confederazione organizza il trasporto di merci all’estero. A tal fine può acquistare i necessari mezzi di trasporto e provvedere alla loro manutenzione.
12 La Confederazione svolge questi compiti in piena trasparenza e secondo modalità stabilite democraticamente; non vi sono negoziati segreti.

Art. 94b Compiti dei Cantoni e dei Comuni
1 I Cantoni coordinano l’economia nazionale e i Comuni coordinano l’economia cantonale secondo modalità stabilite democraticamente.
2 I Cantoni, i Comuni e la popolazione identificano congiuntamente le esigenze della società che non possono essere soddisfatte in altro modo. In tale ambito è offerta la possibilità di esprimere richieste nuove o rimaste insoddisfatte che vanno oltre il consumo medio legato al fabbisogno quotidiano.

Art. 95 Diritti della popolazione
1 La popolazione ha il diritto di strutturare autonomamente l’economia a tutti i livelli qualora esistano possibilità adeguate di attuazione e siano rispettati i principi di cui agli articoli 6b–6n.
2 Ognuno è libero di decidere come utilizzare il proprio contingente di valore per il consumo privato. Non può risultarne un importante carico inquinante supplementare. La percezione di altri redditi e la detenzione di conti all’estero sono vietate.
3 Ognuno ha il diritto di gestire autonomamente un’impresa, da solo o in forma cooperativa. La proprietà dell’impresa spetta in ogni caso alla popolazione locale. La popolazione locale definisce i mezzi e le strutture di base necessari per la gestione delle imprese autonome. I beni prodotti sono considerati proprietà economica ai sensi dell’articolo 6l.

Art. 96, 99, 100, 104 cpv. 3 lett. a, b e f nonché 106
Abrogati

Art. 197 n. 154
15. Disposizione transitoria dell’art. 6a (Principi dell’ordinamento economico)
1 Cinque anni dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6a–6n, 26, 27, 94–94b e 95, la Confederazione Svizzera effettua il passaggio dall’economia di mercato basata sul denaro all’economia comunitaria fondata su contingenti.
2 A tal fine essa può denunciare gli accordi internazionali e ritirarsi dalle strutture internazionali che rappresentano un ostacolo per l’economia comunitaria fondata su contingenti. Gli accordi e le strutture economici che violano l’articolo 2 sono considerati nulli e denunciati entro i termini previsti, eccetto che siano adeguati.
3 Dopo l’accettazione degli articoli 2 capoversi 5 e 6, 6a–6n, 26, 27, 94–94b e 95, la Confederazione Svizzera può indennizzare e acquistare grandi imprese di importanza sistemica. La popolazione locale ne diventa proprietaria; la Confederazione ottiene i diritti di godimento necessari all’adempimento dei suoi compiti.
4 La Confederazione Svizzera può utilizzare tutte le risorse disponibili per creare le tecnologie, le macchine, i programmi, le reti e la cultura di cui l’economia comunitaria fondata su contingenti necessita.
5 Dispone di altri dieci anni per realizzare pienamente l’obiettivo della sostenibilità dignitosa.

Art. 197 n. 165
16. Disposizione transitoria dell’art. 26 (Garanzia della proprietà)
1 I valori patrimoniali che una persona perde al momento del passaggio all’economia fondata su contingenti sono compensati con un contingente di valore pari a dieci anni al massimo. Il numero di anni sotto forma di contingente è calcolato dividendo il patrimonio della persona per il reddito medio imponibile conseguito negli ultimi dieci anni, pari tuttavia almeno a 30 000 franchi. 
2 La Confederazione Svizzera può ridefinire il diritto a una rendita delle persone domiciliate all’estero e le corrispondenti modalità di versamento.
3 Su richiesta la proprietà materiale può essere conservata, sempre che la sua manutenzione possa essere assicurata mediante il contingente a disposizione del proprietario. La proprietà privata non può essere venduta contro un mezzo di pagamento conformemente a quanto previsto dall’articolo 6l capoverso 1 e non può generare un carico inquinante supplementare. I beni la cui proprietà non può essere mantenuta mediante il contingente di valore tornano a essere di proprietà della popolazione locale. I beni all’estero sono trasferiti alla popolazione ivi residente al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti.
4 I diritti di godimento sono conservati, sempre che il contingente di valore ne consenta la copertura.
5 Al momento del passaggio all’economia comunitaria fondata su contingenti la proprietà dei beni situati su suolo svizzero i cui proprietari hanno il loro domicilio principale all’estero è trasferita alla popolazione in Svizzera conformemente all’articolo 6l. Sono eccettuati i mezzi di trasporto, le merci trasportate e le provviste da viaggio esteri in Svizzera nonché le imprese e le strutture gestite congiuntamente all’interno di un’unità economica di cui all’articolo 6m capoverso 1.

1 RS 101
2* Con disposizione transitoria.
3* Con disposizione transitoria.
4 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
5 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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