Iniziativa popolare 'Diritto al lavoro'

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente

I sottoscritti cittadini elettori svizzeri chiedono a mezzo dell'iniziativa popolare che l'art. 32 della Costituzione federale, sia del seguente tenore:

Art. 32

Il diritto al lavoro è garantito, in conformità dei principi che seguono, a tutti gli Svizzeri idonei al lavoro.

La Confederazione provvede con tutti i mezzi disponibili alla messa in efficienza totale e durevole delle forze produttive della nazione, sulla base di salari sufficienti all'esistenza. A tale uopo essa ricorrerà alla collaborazione dei cantoni, dei comuni e delle organizzazioni professionali padronali ed operaie. L'autonomia dei cantoni in materia di legislazione sul diritto al lavoro deve essere rispettata nella più larga misura.

Le iniziative private intese a preparare e ad assicurare sufficiente lavoro verranno promosse. Esse saranno coadiuvate da una politica sistematica di finanziamento e di credito. Se l'occupazione totale e continua della mano d'opera lo richiede, saranno preparati l'esecuzione ed il finanziamento di lavori pubblici.

Fino a tanto che un'occasione confacente non potrà essere assegnata ad uno svizzero chiedente lavoro, questi riceverà una indennità a titolo di compensazione. In questo caso è riservata la facoltà di istituire l'obbligo di seguire corsi di perfezionamento e di riadattamento professionale.

Il presente articolo costituzionale entrerà in vigore entro due anni dalla sua accettazione.

Disposizioni più particolareggiate saranno prese in via legislativa dalla Confederazione.

Ultima modifica 26.05.2023 16:20

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