La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 117c[2] Previdenza individuale mediante la proprietà abitativa
1 Parallelamente a un’assicurazione obbligatoria contro le malattie, è introdotto un sistema stabile di risparmio obbligatorio a favore della proprietà abitativa. Versamenti mensili generano il capitale proprio necessario per permettere alle persone che effettuano il risparmio previdenziale di accedere a ipoteche immobiliari della cassa federale o di banche.
2 Dopo l’acquisto della proprietà abitativa vincolata alla previdenza, i versamenti mensili sono destinati all’ammortamento dell’ipoteca. Il 30 per cento del capitale risparmiato è riservato sotto forma di cuscinetto finanziario per la copertura dei costi della salute in età pensionabile.
3 A seconda del fabbisogno, l’ipoteca e il capitale proprio versato possono essere impiegati fino al 70 per cento per coprire i costi della salute.
4 Chi non desidera possedere una proprietà abitativa può investire in istituzioni e progetti con scopi pacifici a favore dell’umanità, della flora e della fauna. Le misure appropriate a tal fine devono essere introdotte entro un anno dall’accettazione del presente articolo. Esse sono elaborate e decise dal comitato d’iniziativa, insieme ai rappresentanti del Popolo e alle autorità.
5 Tutti gli immobili utilizzati e quelli in eccedenza della ditta «Schweizerische Eidgenossenschaft» (numero Data Universal Numbering System: D-U-N-S 48-564-2987), della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono messi a disposizione di questa previdenza per la salute, a scopo di investimento, come garanzia di capitale per i risparmiatori che non possiedono una proprietà abitativa.