Iniziativa popolare federale 'Per una politica energetica e climatica equa: investire per la prosperità, il lavoro e l’ambiente (Iniziativa per un fondo per il clima)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 103a Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni lottano contro il riscaldamento climatico di origine umana e le sue conseguenze sociali, ecologiche ed economiche conformemente agli accordi internazionali sul clima. Provvedono a un finanziamento e a un’attuazione socialmente equi delle misure.

2 La Confederazione sostiene in particolare:
a. la decarbonizzazione dei trasporti, degli edifici e dell’economia;
b. l’impiego parsimonioso ed efficiente dell’energia, la sicurezza dell’approvvigionamento e il potenziamento delle energie rinnovabili;
c. le necessarie misure di formazione, formazione continua e riqualificazione, compresi i contributi finanziari destinati a compensare la perdita di guadagno durante il periodo di formazione;
d. i pozzi di carbonio sostenibili e naturali;
e. il rafforzamento della biodiversità, segnatamente al fine di lottare contro le conseguenze del riscaldamento climatico.

3 Per finanziare i propri progetti e fornire contributi finanziari ai progetti dei Cantoni, dei Comuni e di terzi, la Confederazione dispone di un fondo di investimento. Il fondo o terzi incaricati dalla Confederazione possono inoltre concedere crediti, garanzie e fideiussioni.

4 La legge disciplina i dettagli.


Art. 197 n. 152
15. Disposizione transitoria dell’art. 103a (Promozione di una politica energetica e climatica socialmente equa)
La Confederazione alimenta il fondo di cui all’articolo 103a capoverso 3 ogni anno fino al 2050, al più tardi a partire dal terzo anno dopo l’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, con mezzi pari almeno allo 0,5 e al massimo all’1 per cento del prodotto interno lordo. Questo importo non è contabilizzato nell’importo massimo delle uscite totali da stanziare nel preventivo secondo l’articolo 126 capoverso 2. Può essere ridotto in maniera adeguata quando la Svizzera ha raggiunto i suoi obiettivi climatici nazionali e internazionali.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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