Iniziativa popolare federale '200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)'

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 93 cpv. 6

6 Per finanziare i programmi radiotelevisivi che forniscono un servizio indispensabile alla collettività, la Confederazione riscuote un canone annuo di 200 franchi esclusivamente dalle economie domestiche di tipo privato. Le persone giuridiche, le società di persone e le imprese individuali non pagano alcun canone.

Art. 197 n. 15[2]

15. Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 6 (Radiotelevisione)

1 I proventi totali del canone sottostanno alle regole della perequazione finanziaria tra le regioni linguistiche vigenti prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale, al fine di permettere la diffusione di programmi di pari livello e di qualità elevata per le minoranze linguistiche.

2 La quota del canone spettante alle emittenti radiotelevisive regionali private corrisponde almeno all’importo definito nelle loro concessioni prima dell’entrata in vigore della presente modifica costituzionale.

3 Se il numero delle economie domestiche assoggettate aumenta, l’importo del canone va ridotto di conseguenza, in modo che i proventi totali del canone rimangano costanti. L’eventuale riduzione del canone avviene ogni cinque anni. Può essere preso in considerazione il rincaro.

4 I principi sanciti dagli articoli 93 capoverso 6 e 197 numero 15 capoversi 1–3 costituiscono norme direttamente applicabili e sono applicati da tutte le autorità incaricate dell’applicazione del diritto e dai tribunali, a prescindere dall’articolo 190.

5 L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 93 capoverso 6 entro 18 mesi dall’accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, nel rispetto dell’articolo 197 numero 15 capoversi 1–3. Se le disposizioni d’esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza e le pone in vigore allo scadere di tale termine. L’ordinanza ha effetto sino all’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione emanate dall’Assemblea federale


[1] RS 101

[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell’iniziativa.


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

Inizio pagina