Iniziativa popolare federale 'Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 107 cpv. 2–4

2 [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l’acquisto e lo smercio nonché sull’importazione, l’esportazione e il transito di materiale bellico.

3 Affari con l’estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se:

a. il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per:

1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero,

2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

b. il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o

d. nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

4 In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 107 cpv. 2–4 (Armi e materiale bellico)

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 107 capoversi 2–4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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