Iniziativa popolare federale 'No all’allevamento intensivo in Svizzera (Iniziativa sull’allevamento intensivo)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 80a Detenzione di animali a scopo agricolo

1 La Confederazione tutela la dignità dell’animale nell’ambito della detenzione a scopo agricolo. La dignità dell’animale include il diritto di non essere oggetto di allevamento intensivo.

2 L’allevamento intensivo consiste nell’allevamento industriale finalizzato alla produzione più efficiente possibile di prodotti animali, nell’ambito del quale il benessere degli animali è leso sistematicamente.

3 La Confederazione stabilisce criteri riguardanti in particolare il ricovero e la cura rispettosi dell’animale, l’accesso a spazi esterni, la macellazione e le dimensioni massime del gruppo per stalla.

4 La Confederazione emana prescrizioni sull’importazione di animali e di prodotti animali a fini alimentari che tengono conto del presente articolo.

Art. 197 n. 122
12. Disposizione transitoria dell’art. 80a (Detenzione di animali a scopo agricolo)

1 Le disposizioni d’esecuzione relative alla detenzione di animali a scopo agricolo secondo l’articolo 80a possono prevedere termini transitori di 25 anni al massimo.

2 La legislazione d’esecuzione deve stabilire requisiti relativi alla dignità dell’animale che corrispondono almeno a quelli delle direttive Bio Suisse 20183.

3 Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 80a la legislazione d’esecuzione non è entrata in vigore, il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d’esecuzione mediante ordinanza.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
3 Le direttive di Bio Suisse per la produzione, la trasformazione e il commercio di prodotti Gemma, versione del 1° gennaio 2018, sono consultabili al seguente indirizzo Internet: www.bio-suisse.ch.

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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