Iniiziativa popolare concernente il diritto di necessità e la clausola d'urgenza

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

L'articolo 89, capoverso secondo, della Costituzione federale sarà del seguente tenore:

Art. 89 cpv. 2

Le leggi federali, come pure i decreti federali di carattere obbligatorio generale devono inoltre essere sottoposti al popolo per l'accettazione o il rifiuto, quando ciò sia domandato da 30 000 cittadini svizzeri aventi diritto di voto, oppure da otto Cantoni. Le Camere possono parimente risolvere che le leggi federali e i decreti federali vengano sottoposti immediatamente al popolo per l'accettazione o il rifiuto.

L'articolo 89 è completato con l'aggiunta del nuovo capoverso quarto seguente:

Art. 89 cpv. 4

I decreti federali di carattere obbligatorio generale, la cui entrata in vigore non potrebbe essere differita, possono venir provvisoriamente applicati fino alla scadenza del termine di referendum e fino ad una eventuale votazione popolare, per quanto essi siano stati accettati per appello nominale dalla metà almeno di tutti i membri di ciascun Consiglio. Essi cessano di aver vigore se non sono sottoposti al popolo e se non vengono da esso accettati entro i quattro mesi dalla consegna del numero delle firme richiesto per la votazione popolare.

Inoltre, nella Costituzione federale sarà introdotto il nuovo articolo 89bis seguente:

Art. 89bis

In caso di mobilitazione federale, i diritti costituzionali possono essere provvisoriamente limitati mediante decreti federali di carattere obbligatorio generale.

In tempi di angustia economica generale, le Camere possono essere autorizzate, per la durata massima di due anni, mediante una legge che dovrà essere sottoposta al popolo per l'accettazione o il rifiuto, a limitare, con decreti federali di carattere obbligatorio generale, la libertà di commercio e d'industria e a decretare misure finanziarie straordinarie; in ambo i casi, l'uguaglianza davanti alla legge dovrà essere rispettata.

Le leggi federali e i decreti federali emanati in virtù dell'articolo 89bis cessano di avere vigore un anno al più tardi dopo la fine della mobilitazione pel caso previsto nel primo capoverso, o dopo la scadenza della legge pel caso previsto nel secondo capoverso. Essi possono essere sottratti al referendum se vengono accettati per appello nominale dalla metà almeno di tutti i membri di ciascun Consiglio.

Le leggi federali e i decreti federali che fossero promulgati non osservando gli articoli 89 e 89bis della Costituzione federale, non vincolano le autorità amministrative e quelle giudiziarie.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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