Iniziativa popolare federale 'Per più trasparenza nel finanziamento della politica (Iniziativa sulla trasparenza)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 39a Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto

1 La Confederazione emana prescrizioni sulla pubblicità del finanziamento:

a. dei partiti;

b. delle campagne in vista di elezioni nell’Assemblea federale;

c. delle campagne in vista di votazioni a livello federale.

2 I partiti rappresentati nell’Assemblea federale comunicano annualmente alla Cancelleria federale il loro bilancio e conto economico nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi all’anno e per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.

3 Chiunque impiega più di 100 000 franchi in vista di un’elezione nell’Assemblea federale o di una votazione federale comunica alla Cancelleria federale, prima del giorno dell’elezione o della votazione, il preventivo globale, l’ammontare dei fondi propri nonché l’importo e la provenienza di ogni liberalità in denaro o in natura di valore superiore a 10 000 franchi per persona; ogni liberalità deve essere attribuibile alla persona che ne è l’autore.

4 La Cancelleria federale pubblica annualmente le informazioni di cui al capoverso 2. Pubblica quelle di cui al capoverso 3 in tempo utile prima dell’elezione o della votazione; dopo l’elezione o la votazione pubblica il conto finale.

5 L’accettazione di liberalità anonime in denaro o in natura è vietata. La legge disciplina le eccezioni.

6 La legge determina le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di pubblicità.

Art. 197 n. 122
Disposizione transitoria dell’art. 39a (Pubblicità del finanziamento dei partiti, delle campagne elettorali e delle campagne di voto)

Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 39a l’Assemblea federale non ha adottato le necessarie disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale le emana entro un anno.

1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 11.04.2024 16:34

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