Iniziativa popolare federale 'Sì alla medicina del movimento'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 117b             Medicina del movimento

1 Tutti possono ottenere un sostegno, indipendentemente dalle loro condizioni socioeconomiche, per condurre uno stile di vita sano e organizzare un contesto di vita favorevole alla salute.

2 La Confederazione emana prescrizioni sull’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei costi dei programmi di fitness certificati che hanno effetti benefici sulla salute cardiocircolatoria e muscolo-scheletrica.

Art. 197 n. 122

12. Disposizione transitoria dellart. 117b (Medicina del movimento)

Se le disposizioni legislative di esecuzione non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 117b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione mediante ordinanza. Queste ultime si applicano fino all’entrata in vigore delle disposi­zioni legislative.

2 Riguardo alle disposizioni di esecuzione vale quanto segue:

a. la Confederazione emana prescrizioni sull’assunzione da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

1. dei costi dei programmi di fitness certificati da associazioni o istituzioni autorizzate e offerti nei settori:

-     della salute muscolo-scheletrica, sotto forma di allenamento assistito della forza muscolare con apposite macchine o accessori

-     della salute cardiocircolatoria, sotto forma di allenamento assistito della resistenza

-     della prevenzione delle malattie vascolari,

2. dei costi di una consulenza personalizzata per cambiare stile di vita;

b. alle persone che non hanno mai praticato un’attività fisica salutare è rimborsato durante ventiquattro mesi il 100 per cento dei costi di un programma di fitness certificato;

c. alle persone che praticano già un’attività fisica salutare e provano di frequentare regolarmente un centro fitness o un altro centro per l’attività fisica è rimborsato l’80 per cento dei costi di un programma di fitness certificato;

d. l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie versa un importo equivalente all’80 per cento dei costi di un programma di fitness certificato alle persone che praticano già un’attività fisica salutare senza seguire un programma di fitness certificato e che provano di godere di una buona salute cardiocircolatoria e muscolo-scheletrica sottoponendosi a un test convalidato che ne misuri la forza, la resistenza, la coordinazione e la mobilità.

1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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