Iniziativa popolare 'Per la sovranità alimentare. L’agricoltura riguarda noi tutti'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 104c2        Sovranità alimentare

1 Al fine di attuare la sovranità alimentare, la Confederazione promuove un’agricoltura contadina indigena, rimunerativa e diversificata, che fornisca derrate alimentari sane e confacenti alle aspettative sociali ed ecologiche della popolazione.

2 La Confederazione provvede affinché l’approvvigionamento in derrate alimentari indigene e in alimenti indigeni per animali sia preponderante e la loro produzione preservi le risorse naturali.

3 La Confederazione prende provvedimenti efficaci allo scopo di:

a. favorire l’aumento della popolazione attiva nell’agricoltura e la varietà delle strutture;

b. preservare le superfici coltivabili, segnatamente quelle per l’avvicendamento delle colture, sotto il profilo quantitativo e qualitativo;

c. garantire il diritto dei contadini all’utilizzo, alla moltiplicazione, allo scambio e alla commercializzazione delle sementi.

4 La Confederazione vieta l’impiego nell’agricoltura di organismi geneticamente modificati nonché di piante e animali risultanti da nuove tecnologie di modifica o ricombinazione non naturale del genoma.

5 La Confederazione ha segnatamente i compiti seguenti:

a. sostiene la creazione di organizzazioni contadine che mirino ad assicurare l’adeguatezza tra l’offerta dei contadini e i bisogni della popolazione;

b. garantisce la trasparenza del mercato e favorisce la fissazione di prezzi equi in ciascuna filiera;

c. rafforza gli scambi commerciali diretti tra contadini e consumatori, nonché le strutture regionali di trasformazione, di stoccaggio e di commercializzazione.

6 La Confederazione presta particolare attenzione alle condizioni di lavoro dei salariati agricoli e provvede ad armonizzarle sul piano federale.

7 Per preservare e sviluppare la produzione indigena, la Confederazione riscuote dazi sull’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari e regola il volume di tali importazioni.

8 Per favorire una produzione conforme alle norme sociali e ambientali svizzere, la Confederazione riscuote dazi sull’importazione di prodotti agricoli e derrate alimentari non conformi a tali norme e può vietarne l’importazione.

9 La Confederazione non accorda alcuna sovvenzione all’esportazione di prodotti agricoli e derrate alimentari.

10 La Confederazione assicura l’informazione e la sensibilizzazione sulle condizioni di produzione e di trasformazione delle derrate alimentari indigene e importate. Può stabilire norme di qualità a prescindere dalle norme internazionali.

Art. 197 n. 123

12. Disposizione transitoria dell’articolo 104c (Sovranità alimentare)

Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale le disposizioni legali necessarie all’esecuzione dell’articolo 104c entro due anni dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.


1 RS 101

2 Il numero definitivo del presente articolo sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

3 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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