Iniziativa popolare federale 'Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)'

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 99            Ordinamento monetario e dei mercati finanziari

1 La Confederazione garantisce lʼapprovvigionamento dellʼeconomia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.

2 Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.

3 Sono consentiti lʼemissione e lʼuso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.

4 La legge disciplina i mercati finanziari nellʼinteresse generale del Paese. Disciplina in particolare:

a. gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;

b. la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;

c. lʼautorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;

d. le esigenze relative ai fondi propri;

e. la limitazione delle operazioni per conto proprio.

5 I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.

Art. 99a          Banca nazionale svizzera

1 La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria nellʼinteresse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché lʼapprovvigionamento creditizio dellʼeconomia tramite i fornitori di servizi finanziari.

2 Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.

3 Nellʼambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.

4 Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

5 Lʼutile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

6 Nellʼadempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.

Art. 197 n.122

12. Disposizioni transitorie dellʼart. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dellʼart. 99a (Banca nazionale svizzera)

1 Le disposizioni dʼesecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa provvede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.

2 In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.

3 Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dallʼaccettazione degli art. 99 e 99a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.


1 RS 101

2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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