I
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 63b (nuovo) Formazione di medici
1 La formazione di medici deve soddisfare il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale.
2 La formazione di medici compete ai Cantoni. I Cantoni accertano il fabbisogno a lungo termine su scala nazionale e rilevano la capacità effettiva del sistema di formazione. Decidono insieme una pianificazione a livello nazionale. Prendono le misure necessarie affinché non vi sia una differenza tra la capacità effettiva del sistema di formazione e il fabbisogno.
3 Se non vi è da attendersi che i Cantoni adempiano i loro compiti tempestivamente o se la Confederazione accerta un fabbisogno diverso, quest’ultima determina immediatamente il fabbisogno e impartisce istruzioni ai Cantoni per eliminare senza indugio la differenza. La Confederazione ripartisce tra i Cantoni eventuali costi non coperti dovuti all’eliminazione di tale differenza.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 112 (nuovo)
11. Disposizione transitoria dell’articolo 63b (Formazione di medici)
Un anno dopo l’accettazione dell’articolo 63b da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale presenta un rapporto sull’attuazione di tale articolo e se del caso prende senza indugio le misure di cui all’articolo 63b capoverso 3.
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1 RS 101
2 Il numero definitivo della disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.