I
La Costituzione federale1 è modificata come segue:
Art. 98a (nuovo) Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari
1 La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;
b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità.
2 La Confederazione provvede all’esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:
a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;
b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.
3 La Confederazione s’impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 102 (nuovo)
10. Disposizione transitoria dell’art. 98a (Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari)
Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 98a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.
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1 RS 101
2 La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.