Iniziativa popolare federale 'Contro la speculazione sulle derrate alimentari'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 98a (nuovo) Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari

1 La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;

b. è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità.

2 La Confederazione provvede all’esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a. la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;

b. le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.

3 La Confederazione s’impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 102 (nuovo)

10. Disposizione transitoria dell’art. 98a (Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari)

Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 98a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d’esecuzione; queste si applicano fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali.

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1 RS 101

2 La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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