Iniziativa popolare federale 'Per un'economia utile a tutti'

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 94 cpv. 1 e 4

1 La Confederazione e i Cantoni si adoperano per un’economia rispettosa dell’ambiente e del tessuto socioeconomico locale.

4 Abrogato

Art. 96 Politica di concorrenza

1 La Confederazione emana prescrizioni contro la concorrenza sleale e il dumping.

2 Emana prescrizioni al fine di proteggere la produzione nazionale; segnatamente:

disciplina il mercato imponendo dazi sui prodotti importati;

disciplina il mercato contingentando le importazioni;

esige che i prodotti importati siano conformi a norme in materia sociale, ambientale e di produzione equivalenti a quelle svizzere.

3 Prende provvedimenti per:

impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato;

b. lottare contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi della concorrenza al ribasso.

Art. 100 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 101 cpv. 2

2 Può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena.

Art. 102 cpv. 2

2 Abrogato

Art. 103 secondo periodo

Abrogato

Art. 104 cpv. 2

2 A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria degli art. 94 cpv. 1 e 4, 96, 100 cpv. 3, 101 cpv. 2, 102 cpv. 2, 103 secondo periodo e 104 cpv. 2

Tra l'accettazione dell'articolo 96 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni e l'entrata in vigore della nuova legislazione, non entrerà in vigore né sarà firmato o ratificato alcun accordo di libero scambio.

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1 RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 26.04.2024 8:28

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