Iniziativa popolare federale 'Stop alla sovrappopolazione - sì alla conservazione delle basi naturali della vita'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale1 è modificata come segue:

Art. 73a (nuovo) Popolazione

1 La Confederazione si adopera affinché nel territorio svizzero risieda un numero di abitanti com¬patibile con la conservazione a lungo termine delle basi naturali della vita. Essa sostiene que¬sto obiettivo anche in altri Paesi, segnatamente nell’ambito della cooperazione interna-zionale allo sviluppo.

2 In Svizzera la popo¬lazione residente permanente non può crescere in seguito a immi¬grazione di oltre lo 0,2 per cento annuo nell’arco di tre anni.

3 La Confederazione investe in provvedimenti volti a promuovere la pianificazione familiare volontaria almeno il 10 per cento dei mezzi destinati alla cooperazione internazionale allo sviluppo.

4 La Confederazione non può concludere trattati internazionali che contravvengano alle dispo¬sizioni del presente articolo oppure impediscano od ostacolino l’attuazione delle misure volte a raggiungere gli obiettivi dello stesso.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 92 (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell’art. 73a (Popolazione)

1 Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, i trattati interna-zionali in contrasto con gli obiettivi di tale articolo devono essere adeguati al più presto, ma al più tardi entro quattro anni. Se del caso i trattati interessati devono essere denunciati.

2 Dopo l’accettazione dell’articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, la popo¬lazione residente permanente in Svizzera non può crescere in seguito a immi¬grazione di oltre lo 0,6 per cento nel primo anno e di oltre lo 0,4 per cento nel secondo anno. In seguito, e fino all’en¬trata in vigore della legislazione d’esecuzione dell’articolo 73a, la popo¬lazione resi¬dente permanente non può crescere di oltre lo 0,2 per cento all’anno. Un eventuale aumento supe¬riore negli anni che precedono l’entrata in vigore della legislazione d’ese¬cuzione dell’articolo 73a deve essere compensato entro cinque anni dall’entrata in vigore di tale legislazione d’esecuzione.

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RS 101

2 Poiché l’iniziativa popolare non comporta la sostituzione di disposizioni transitorie esistenti, il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà attribuito dopo la votazione popolare. Il numero definitivo sarà stabilito in base alla cronologia delle modifiche adottate in votazione popolare. La Cancelleria federale provvederà agli adeguamenti necessari in occasione della pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU).

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Ultima modifica 08.03.2024 12:12

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