La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 118b (nuovo) Medicina di famiglia
1Nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché la popolazione disponga di un’assistenza medica sufficiente, pluridisciplinare, accessibile a tutti e di elevata qualità da parte di medici specialisti della medicina di famiglia.
2La Confederazione e i Cantoni salvaguardano e promuovono la medicina di famiglia quale elemento essenziale delle cure di base, di regola, quale prima risorsa per la cura di malattie e infortuni, nonché per questioni riguardanti l’educazione alla salute e la prevenzione delle malattie.
3Essi perseguono una ripartizione regionale equilibrata, creano condizioni favorevoli all’esercizio della medicina di famiglia e promuovono la collaborazione con gli altri fornitori di prestazioni e istituzioni del settore sanitario e sociale.
4La Confederazione emana prescrizioni concernenti:
- a.
- la formazione universitaria, il perfezionamento professionale die medici specialisti e la ricerca clinica nell’ambito della medicina di famiglia; >
- b.
- l’accesso assicurato alla professione e l’agevolazione dell’esercizio della professione; >
- c.
- l’estensione e l’adeguata remunerazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e preventive della medicina di famiglia; >
- d.
- il riconoscimento e la valorizzazione delle particolari attività volte alla consulenza e al coordinamento per i pazienti; >
- e.
- le semplificazioni amministrative e forme moderne di esercizio della professione.
5Nella sua politica della sanità, la Confederazione tiene conto degli sforzi die Cantoni e die Comuni, nonché dell’economia nell’ambito della medicina di famiglia. Essa li sostiene nelle loro iniziative a favore di un impiego economico die mezzi e della garanzia della qualità delle prestazioni.