La Costituzione federale è modificata come segue
Art. 13 Titolo e cpv. 3 a 5 (nuovi)
Titolo
Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario
3 Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d’affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un’autorità federale non vincolata dal al segreto bancario.
4 Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all’autorità estera quando l’attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).
5 La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L’autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.