Iniziativa popolare per combattere la crisi economica e il disagio

L'iniziativa popolare federale ha il tenore seguente:

Alla Costituzione federale è aggiunto l'articolo seguente:

La Confederazione prende larghe misure per combattere la crisi economica e le sue conseguenze.

Tali misure mirano ad assicurare una esistenza sufficiente a tutti i cittadini svizzeri.

A quest'uopo la Confederazione provvede:

alla conservazione della forza di acquisto del popolo combattendo il ribasso dei salari, dei prezzi, dei prodotti dell'agricoltura e delle arti e mestieri;

a tutelare i salari ed i prezzi per assicurare un sufficiente reddito del lavoro;

a procurare lavoro sistematicamente ed a regolare opportunamente il servizio del collocamento;

a conservare capaci famiglie di contadini e di affittuari nelle rispettive tenute sgravando le aziende sovraccariche di debiti e facilitando il servizio degli interessi;

a sgravare le aziende di arti e mestieri cadute in condizioni precarie senza colpa propria;

a corrispondere un sufficiente sussidio di disoccupazione e soccorso di crisi;

a profittare della forza di acquisto e della forza finanziaria del paese per promuovere l'esportazione di prodotti industriali ed agricoli e il movimento dei forestieri;

a regolare il mercato del capitale ed a controllare l'esportazione di questo ultimo;

a controllare i cartelli ed i trusts.

La Confederazione può farsi coadiuvare dai Cantoni e dalle Federazioni economiche nell'esecuzione di tali compiti.

La Confederazione può, in quanto che l'esecuzione di tali misure lo richiede, scostarsi dal principio della libertà di commercio e d'industria.

La Confederazione mette a disposizione, sotto forma di crediti supplementari, i mezzi necessari per finanziare tali particolari misure di crisi. Essa si procura tali mezzi emettendo obbligazioni a premio, contraendo dei prestiti e con le entrate ordinarie.

L'Assemblea federale decreterà immediatamente dopo l'accettazione del presente articolo costituzionale in modo definitivo le norme concernenti la sua esecuzione.

Il Consiglio federale presenta un rapporto sulle misure prese ad ogni sessione regolare dell'Assemblea federale.

Il presente articolo costituzionale rimane in vigore per un periodo di cinque anni a datare dal giorno della sua accettazione. La sua durata in vigore può essere prolungata con decisione dell'Assemblea federale al massimo per altri cinque anni.

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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