Iniziativa popolare federale 'Sicurezza dell'alloggio per i pensionati'

I.

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 108b (nuovo) Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa

1 La Confederazione e i Cantoni adottano efficaci misure di politica fiscale al fine di promuovere e conservare la proprietà abitativa per uso proprio.

2 A questo scopo prevedono segnatamente quanto segue in materia di imposte dirette:

a. al raggiungimento dell'età a partire dalla quale la legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede il diritto a una rendita di vecchiaia i proprietari di abitazioni per uso proprio possono decidere in maniera irrevocabile che l'uso proprio della proprietà abitativa al luogo di domicilio non soggiaccia all'imposta sul reddito;

b. se optano per questa possibilità, viene a cadere la possibilità di dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione per uso proprio nonché i premi assicurativi e le spese amministrative. Le spese di manutenzione possono essere dedotte fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno; la Confederazione adegua periodicamente detto importo al rincaro. Le spese per misure destinate al risparmio di energia, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti storici possono essere dedotte per intero dal reddito imponibile.

II.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 108b (Misure di politica fiscale volte a promuovere la proprietà abitativa)

La Confederazione e i Cantoni emanano le necessarie disposizioni legali. Se queste non sono ancora entrate in vigore dopo cinque anni dall'accettazione dell'articolo 108b da parte del Popolo e dei Cantoni, l'articolo 108b è applicabile direttamente.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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