Iniziativa popolare federale 'Accesso alla proprietà grazie al risparmio per l'alloggio'

I.

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 108a (nuovo) Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio

1 La Confederazione e i Cantoni promuovono l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio mediante il risparmio per l'alloggio.

2 A tal fine tengono conto dei seguenti principi:

a. per il primo acquisto a titolo oneroso di una proprietà abitativa per uso proprio permanente in Svizzera ogni contribuente domiciliato in Svizzera può dedurre dal reddito imponibile risparmi per un importo massimo di 10 000 franchi all'anno. I coniugi tassati congiuntamente possono far valere detta deduzione singolarmente. La Confederazione adegua periodicamente l'importo massimo al rincaro. La deduzione può essere fatta valere al massimo per dieci anni;

b. per la durata del risparmio per l'alloggio il capitale di risparmio e i relativi interessi sono esentati dall'imposta sulla sostanza e dall'imposta sul reddito;

c. alla scadenza della durata massima del risparmio per l'alloggio soltanto la tassazione dell'importo impiegato per l'acquisto di una proprietà abitativa per uso proprio permanente è differita.

II.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:

Art. 197 n. 8 (nuovo)

8. Disposizione transitoria dell'art. 108a (Promozione della proprietà abitativa mediante il risparmio per l'alloggio)

La Confederazione e i Cantoni introducono il risparmio per l'alloggio al più tardi cinque anni dopo l'accettazione dell'articolo 108a da parte del Popolo e dei Cantoni. Se alla scadenza di questo termine le corrispondenti disposizioni legali non sono ancora entrate in vigore, l'articolo 108a è applicabile direttamente.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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