Iniziativa popolare federale 'Contro il maltrattamento e per una migliore protezione giuridica degli animali (Iniziativa sull’avvocato degli animali)'

L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:

La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4 e 5 (nuovi)

4 La Confederazione disciplina la protezione giuridica degli animali in quanto esseri viventi dotati di sensibilità.

5 Nei procedimenti penali per maltrattamento di animali o altre infrazioni alla legislazione sulla protezione degli animali un avvocato incaricato della protezione degli animali difende gli interessi degli animali maltrattati. Più Cantoni possono designare congiuntamente un avvocato incaricato della protezione degli animali.

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Ultima modifica 27.03.2024 11:48

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