Iniziativa popolare federale 'per un’età di pensionamento flessibile'

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La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:

Art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova)

Chi ha cessato l’attività lucrativa ha diritto a una rendita di vecchiaia al compimento dei 62 anni. La legge disciplina il diritto alla rendita in caso di abbandono parziale dell’attività lucrativa. La legge fissa una franchigia per i bassi redditi da attività lucrativa. La rendita riscossa prima dell’età incondizionata di pensionamento non è ridotta se il reddito da attività lucrativa dell’assicurato era inferiore al 150 per cento del reddito massimo considerato per il calcolo della rendita AVS. Il diritto incondizionato alla rendita di vecchiaia sorge il più tardi con il compimento dei 65 anni.

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 6 (nuovo)

6. Disposizione transitoria dell’art. 112 cpv. 2 lett. e (nuova)

Se entro tre anni dall’accettazione dell’articolo 112 capoverso 2 lettera e l’Assemblea federale non ha adottato la legislazione corrispondente, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.

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Ultima modifica 19.04.2024 0:06

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