I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 76a Rinaturazione delle acque (nuovo)
1 I Cantoni promuovono la rinaturazione delle acque pubbliche e delle rispettive aree circostanti. In particolare, provvedono immediatamente al finanziamento e alla rapida esecuzione del risanamento dei corsi d’acqua sostanzialmente influenzati dai prelievi d’acqua, nonché al ristabilimento dell’equilibrio naturale delle acque toccate dall’esecuzione di lavori. Ordinano misure per il ripristino del bilancio dei detriti fluviali nonché per la diminuzione degli effetti nocivi dovuti alle repentine oscillazioni degli afflussi e dei deflussi.
2 Ogni Cantone istituisce un fondo per la rinaturazione destinato al finanziamento delle misure i cui costi non possono essere addebitati a coloro che li causano.
3 La Confederazione e i Cantoni rilasciano decisioni impugnabili in merito a domande per l’adozione di misure ai sensi del capoverso 1 presentate da organizzazioni direttamente interessate oppure da organizzazioni nazionali per la pesca, la protezione della natura o dell’ambiente.
4 La Confederazione emana le disposizioni necessarie.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 6 (nuovo)
6. Disposizione transitoria dell art. 76a (Rinaturazione delle acque)
Fino all’entrata in vigore delle disposizioni legali, ma nell’anno successivo l’accettazione dell'articolo 76a, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.