L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
I
La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 118cpv. 3 (nuovo)
3 Il disciplinamento concernente gli integratori alimentari che contengono vitamine, sostanze minerali, oligoelementi, aminoacidi, fitosostanze o altre sostanze alimentari in forma concentrata è retto dai seguenti principi:
- gli integratori alimentari possono essere fabbricati, importati, esportati, smerciati, dispensati e pubblicizzati senza autorizzazione;
- la messa in commercio può avvenire contemporaneamente alla notifica dei dati relativi ai prodotti presso un servizio designato dalla Confederazione;
- la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, lo smercio, la dispensazione e la pubblicizzazione di integratori alimentari possono essere limitati o proibiti se l'autorità competente dimostra che questi hanno un effetto dannoso per la salute nella dose raccomandata dal fabbricante, che i dati relativi ai prodotti sono falsi o ingannevoli o che la pubblicità trae in inganno.
II
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:
Art. 197 n. 2 (nouvo)
2. Disposizione transitoria dell'art. 118 (Protezione della salute)
Entro nove mesi dall'accettazione dell'articolo 118 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni il Consiglio federale emana per via di ordinanza le disposizioni necessarie fino all'entrata in vigore della pertinente legislazione.