L'iniziativa popolare ha il tenore seguente:
Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono modificate come segue:
Art. 197 n. 2 (nuovo)
2. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)
Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:
- le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
- gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.